Thursday 24 July 2025 10:58:34
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 17.7.2025 Pres. S. Martino Est. M. Santise
Il giudizio in esame é importante in quanto da una risposta puntuale al tema di ordine generale “se sia possibile pretendere da colui che ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire e, in caso di inerzia della p.a., abbia poi domandato alla stessa il rilascio della certificazione di avvenuta formazione del silenzio assenso, di iniziare i lavori dal momento stesso della scadenza del termine di formazione del silenzio assenso, anche se, successivamente, la p.a. ha respinto la predetta istanza, ritenendo non formatosi il silenzio assenso” provvedimento poi annullato in sede giurisdizionale dal T.a.r. che, andando di contrario avviso rispetto alla p.a., ha invece riconosciuto la formazione del silenzio assenso.
Il giudice di primo grado ha condiviso l’impostazione della p.a., ritenendo che l’appellante avrebbe dovuto iniziare i lavori dalla formazione del silenzio assenso, per poi sospenderli nel momento in cui è stato emanato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di costruire e quindi riprenderli una volta che il T.a.r. ha annullato quest’ultimo provvedimento: sommando i periodi utili per lo svolgimento dei lavori emergerebbe che l’appellante non ha avviato i lavori nel termine annuale prescritto dall’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Nella sentenza in esame la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che tale ricostruzione non possa essere condivisa perché non in linea con i principi di buona fede e leale collaborazione che governano i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione (art. 1, comma 2 bis, l. n. 241 del 1990) e che non consentono di pretendere dal cittadino, anche in virtù del principio di esigibilità della condotta, di iniziare i lavori quando la p.a. ha negato l’intervento o, comunque, quando vi è un’obiettiva incertezza sulla legittimità dell’intervento, come dimostra la fattispecie odierna che ha visto prima l’amministrazione negare la formazione del silenzio assenso e poi il T.a.r., con sentenza n. 7869 del 2022, riconoscerla.
La sentenza di primo grado fa un’applicazione rigorosa e formalistica del dato normativo, eccessivamente penalizzante per l’appellante che, invece, chiede di calcolare il termine per far iniziare i lavori soltanto dalla sentenza che ha accertato la formazione del silenzio assenso che ha risolto definitivamente la questione sulla formazione del titolo. Non è, infatti, sostenibile che l’appellante avrebbe dovuto iniziare i lavori alla scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso per poi sospenderli in presenza di un provvedimento di rigetto dell’istanza del Comune e quindi riprenderli dopo che il T.a.r. aveva, invece, accertato l’avvenuta formazione del silenzio assenso.
Aggiunge il Collegio che “Non può, peraltro, essere sottaciuto che il tempo di un anno per l’inizio dei lavori, se non deve essere necessariamente continuativo, deve, comunque, consentire al richiedente la possibilità di organizzarsi efficacemente per iniziare i lavori, circostanza che rischia di non verificarsi quando si verificano sospensioni o interruzioni eccessive a causa di fatti esterni non imputabili al richiedente. La prospettiva di sospendere i lavori per un tempo considerevole potrebbe, infatti, rendere antieconomico e pregiudizievole per il richiedente l’aver iniziato i lavori, con possibile ammaloramento delle opere realizzate.
Il termine da calcolare per iniziare i lavori deve, dunque, computarsi, in considerazione della peculiarità della presente vicenda, dalla sentenza del T.a.r. che ha accertato la formazione del silenzio assenso ovvero dal 16 dicembre 2022 con scadenza al 16 dicembre 2023.
Ne consegue che il provvedimento di decadenza dal permesso di costruire, adottato il 27 ottobre 2023, prima della scadenza del termine di un anno di cui all’art. 15 sopra citato, è illegittimo. (…)"
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