Tuesday 28 November 2017 14:42:09
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 24.11.2017
La Quarta Sezione del Consiglio di Tato nella sentenza del 24.11.2017 ha affermato che “in linea generale è peraltro inequivocabile la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, secondo la quale:
a) l’art. 21-octies, co. 2, l. n. 241 del 1990 distingue due diverse fattispecie. La prima è generale e riguarda il caso in cui l’attività amministrativa sia vincolata e l’Amministrazione abbia violato una disposizione che contempla un requisito formale o procedimentale. La seconda ha carattere particolare e riguarda il caso in cui sia violata la disposizione che contempla il requisito procedimentale della comunicazione di avvio del procedimento. Tale ultima fattispecie si applica in presenza di attività sia vincolata che discrezionale (Cons. Stato Sez. III, n. 2218 del 2017);
b) il suddetto articolo, che ha introdotto un'eccezione alla invalidità comminata dall'art. 7 della medesima legge n. 241, relativamente ai provvedimenti non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, prevede che anche il provvedimento amministrativo che non abbia natura vincolata non è, comunque, annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato Sez. III, n. 3590 del 2014);
c) la mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non conduce all'annullabilità del provvedimento quando si tratti di un atto di natura vincolata, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato Sez. IV, n. 1208 del 2014).
6.3.1. Nella specie, si è in presenza di attività vincolata e, comunque, dal giudizio è risultato chiaramente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
6.4. Quanto, poi, all’ordine di riduzione in pristino, si tratta della reiterazione di una ordinanza precedente (n. 497 del 22 luglio 2004). Comunque, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4204 del 2016; Sez. VI, n. 3620 del 2016; Sez. IV, n. 26 del 2016; Sez. III, n. 2411 del 2015), non è necessaria la comunicazione d’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio, atteso appunto il carattere assolutamente vincolato del provvedimento”. Per approfondire scarica la sentenza.
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