Thursday 21 June 2018 13:11:38
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 18.6.2018
“L’inquadramento del dipendente in una qualifica superiore può essere l’effetto di un provvedimento di ricostruzione della carriera: l’amministrazione tiene conto di un certo evento – superamento di procedura concorsuale con effetti dalla data del bando, riconoscimento del servizio pre-ruolo, sentenza di assoluzione in processo penale, e così via – e dispone l’inquadramento del dipendente in una qualifica superiore a partire da una certa data anteriore a quella di adozione del provvedimento.
Come correttamente esposto dalla Regione appellante la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che in questo caso il provvedimento, pur retroattivo, poiché l’inquadramento nella nuova qualifica decorre da una data antecedente, produce interessi e rivalutazione sulle somme erogate con ritardo solo a partire dalla sua emanazione per la peculiare natura dell’atto di ricostruzione di carriera che è costitutivo del credito (poichè innovativo nel rapporto di lavoro) ed esclude una eventuale mora dell’amministrazione debitrice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1791; sez. V, 22 dicembre 2014 n. 6192; sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5918; sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1216).
Diverso è il caso in cui l’inquadramento del dipendente nella qualifica superiore sia imposto dal giudicato amministrativo di annullamento di una graduatoria e conseguente obbligo per l’amministrazione di attribuzione al ricorrente di punteggio idoneo al conseguimento della posizione di vincitore della procedura concorsuale.
Il provvedimento esecutivo del giudicato, che, per attribuire un punteggio migliore, riconosce una qualifica superiore è meramente dichiarativo (e non costitutivo) del diritto del dipendente (come la legge, il regolamento o la contrattazione collettiva) alla nuova posizione all’interno dell’organizzazione dell’ente (tale precisazione è, del resto, contenuta in tutte le sentenze di questo Consiglio di Stato in precedenza citate; per la configurazione come diritto soggettivo della situazione del dipendente risultato vincitore di una procedura concorsuale a seguito di approvazione della graduatoria, cfr. Cass civ., Sez. Unite, 19 gennaio 2018, n. 1417; Cass. civ., Sez. Unite 23 marzo 2017, n. 7488; Cass. civ., sez. lavoro, 16 gennaio 2017, n. 851).
Il diritto di credito al pagamento della maggiore retribuzione, pertanto, decorre dall’atto di approvazione della graduatoria – ovvero nel caso di specie dal diverso momento previsto per l’attribuzione della qualifica dirigenziale secondo la previsione dell’art. 3 l. reg. 10 gennaio 1995, n. 2 – con conseguente riconoscimento da quella data delle differenze retributive oltre che degli interessi legali.
Gli interessi legali vanno a compensare il ritardo con il quale l’amministrazione debitrice ha provveduto alla corresponsione delle somme dovute, secondo la loro comune natura (art. 1224, comma 1, Cod. civ.).”
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