Tuesday 13 May 2014 13:48:38
Normativa Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare INPS n. 60 del 12.5.2014
Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.
In particolare, per l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato:
- per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro;
- in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
La materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 ora l'INPS con la circolare n. 60 procede ad illustrare le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto.
1. Modalità di recupero.
Disciplinando le modalità dei recuperi, il comma 5 dell’articolo 1, prevede che “il sostituto di imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga…..”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Trovando applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali.
2. Modalità di recupero nella gestione Inps.
Al fine di consentire il completo recupero del bonus anche alle Amministrazioni pubbliche che possono avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24, viene prevista, all’interno della gestione contributiva INPS, la modalità di recupero di seguito descritta.
- Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva Inps DM (DM2013).
Le Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva DM riferita ai dipendenti (DM2013), per il recupero del bonus non compensabile in F24, utilizzeranno la denuncia contributiva riferita a detta posizione.
La somma relativa al periodo di paga interessato, che non potrà eccedere la contribuzione complessivamente dovuta, dovrà essere indicata con il codice conguaglio “L650” da valorizzare all’interno della sezione
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