Thursday 04 January 2018 14:46:26
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.12.2017
La sentenza del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2017 si è occupata della regolamentazione delle professioni di dottore commercialista e di revisore contabile e dei rapporti esistenti tra le stesse, derivanti dalla riforma contenuta nel d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (recante l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa proprio alle revisioni legali dei conti annuali e dei costi) al fine di accettare la fondatezza o meno dell’impugnazione della graduatoria di un concorso nel quale il ricorrente si doleva del fatto che avendo entrambe le abilitazioni avrebbe dovuto essere collocato al primo posto
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che “E’ da osservare infatti che tale disciplina ha individuato all’art .1, lett. n), il revisore legale come “persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro”, mentre il successivo art. 2 disciplina l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, subordinandola, oltre che all’iscrizione nello specifico albo, al possesso di una laurea almeno di tre anni (tra quelle indicate in un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e l’aver svolto un periodo di tirocinio, anche al superamento dell’esame di idoneità professionale di cui al successivo articolo 4.
Con il parere n. 1587 del 28 marzo 2012 il Consiglio di Stato, esaminando la sopravvenuta differenziazione tra la professione di dottore commercialista e quella di revisore contabile, ha avuto modo di evidenziare che, mentre prima della riforma la funzione di revisore non era un titolo professionale a se stante, ma era un profilo interno – tra l’altro - alla professione di dottore commercialista, successivamente, proprio sulla base delle ’art. 2, comma 6, si trattava di un titolo professionale vero e proprio, così che si configuravano quindi due distinte professioni, quella di dottore commercialista e quella di revisore contabile, con effetti distinti ai fini della gestione dei relativi albi – separati - e del tirocinio e degli esami di accesso.
Pertanto proprio perché la figura e la funzione di revisore contabile era nel regime previgente soltanto una estrinsecazione della professione di dottore commercialista, correttamente la commissione di concorso non ha attribuito gli ulteriori due punti rivendicati dall’appellante per l’abilitazione allo svolgimento della professione di revisore contabile”.
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