Thursday 21 June 2018 14:09:13
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 20.6.2018
La terza Sezione del Consiglio finestrato nella sentenza del 20 giugno 2018 ha ribadito che “ nell’ambito del pubblico impiego il legislatore ha individuato specifiche e definite condizioni alle quali ha inteso subordinare il riconoscimento del diritto alle differenze retributive in ragione delle mansioni espletate. In particolare, per il personale amministrativo del comparto sanità, cui si riferisce il caso di specie, l’art. 29, comma secondo, del d. P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ha consentito una variazione stipendiale in ragione dello svolgimento di mansioni superiori per più di 60 giorni, esclusivamente al ricorrere di tre condizioni, giuridiche e di fatto, operanti in modo concomitante: a) le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, e di fatto vacante; b) su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso; c) l'organo gestorio deve aver attribuito la supplenza con una formale deliberazione, proveniente ex ante dall’organo competente (per le A.S.L., prima il Comitato di gestione, quindi l’Amministratore straordinario), dopo aver verificato i presupposti indicati in precedenza, assumendosene tutte le responsabilità, anche in ordine ai profili di copertura finanziaria (Cons. Stato. sez. III, 20 febbraio 2018, n. 1089; Id., sez. III, 4 dicembre 2014, n. 5892; id. 14 marzo 2014, n. 1277, con numerosi richiami giurisprudenziali ulteriori).
Ai medesimi fini qui considerati non assumono rilevanza, al contrario, i meri ordini di servizio (cfr., Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2002, n. 6374) o lo svolgimento di mansioni fondato su una mera scelta organizzativa dell'amministrazione che intenda utilizzare i dipendenti per compiti diversi da quelli propri della qualifica rivestita (Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2002 n. 2588; 29 maggio 2000 n. 3085; 14 settembre 1999, n. 1056).
2. In mancanza dei suddetti presupposti, non è invocabile l'art. 36 Cost., il quale esprime un principio che non trova applicazione diretta nel pubblico impiego, concorrendo in quest'ambito altri e diversi principi di pari rilevanza (artt. 98 e, soprattutto, 97 Cost.) riguardanti l'organizzazione degli uffici pubblici (Cons. Stato, sez. III, 14 marzo 2014, n. 1277).
Neppure rileva ai fini del caso in esame l’art. 2126 c.c., il quale - pur contenendo principi applicabili anche a rapporti di lavoro a suo tempo sottoposti ratione temporis al regime di diritto pubblico – presuppone una condizione di invalidazione di un atto di inquadramento erroneo che non ricorre nel caso di specie.
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