Tuesday 24 November 2020 12:40:34
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 24.11.2020
Nella sentenza depositata in data 24 novembre 2020 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato che “relativamente all’ipotesi del mancato esame di domande, motivi, censure o eccezioni, la consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 2013; Sez. III, n. 5487 del 2013; Sez. IV, n. 3499 del 2009, Ad. plen., n. 3 del 1997, Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2011, n. 12958) evidenzia che tale vizio revocatorio - pur astrattamente considerabile a fianco dell’errore di diritto derivante dalla violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. – può avere rilevanza solo se la mancata pronuncia sia dipesa da un errore nella percezione dell’esistenza o del contenuto dell’atto processuale e non già in un errore di valutazione delle difese, sicché esso:
- deve risultare in via immediata e diretta dall’esame del testo della pronuncia e della sua motivazione;
- non è configurabile se nella decisione impugnata per revocazione si sia fatto univoco (ancorché implicito) riferimento agli scritti difensivi delle parti ed alle tesi e richieste ivi prospettate;
- si apprezza favorevolmente se nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione non sia stata proposta o al contrario sia stata proposta;
- alla luce del dovere di sinteticità sancito dall’art. 3 c.p.a. - non essendo mai esigibile una motivazione che in modo pedissequo confuti ogni argomento difensivo e dovendosi al contrario ritenere sufficiente una motivazione che dimostri l’autonomo percorso logico prescelto dal giudice nel dirimere la controversia - è da escludersi la possibilità di prospettare, come una sorta di automatismo, un vizio revocatorio per mancata pronuncia esplicita su tutte le censure o eccezioni; tale approccio rigoroso è suffragato dalla casistica giurisprudenziale che ha ritenuto vizi revocatori, tra gli altri, il mancato esame della domanda di risarcimento del danno (Cons. St., Sez. V, n. 1300 del 2007); il mancato esame dell’eccezione di tardività dell’appello (Cons. St., Sez. IV, n. 2707del 2007); il mancato esame dell’appello incidentale (Cons. St., Sez. V, 5552 del 2009);
- il vizio di mancata pronuncia su un vizio deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (Con. Stato, Sez. IV, 1° luglio 2019, n. 44749).”
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