Sunday 19 January 2020 17:00:35

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Autonomia dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata e della concessione dell'equo indennizzo

segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 8.1.2020

L’art. 12, d.P.R. 29 ottobre 2001‚ n. 461, nella parte in cui dispone che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, da un lato mira a ribadire che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico determinante ai fini del riconoscimento o meno della causa di servizio rispetto a tuti i benefici previsti, ai quali l’amministrazione è vincolata, restando confinati i pareri delle Commissioni mediche ospedaliere alla fase istruttoria dell’accertamento della patologia; dall’altro ribadisce che, diversamente dalla disciplina previgente, quando l’accertamento rileva rispetto all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, il Comitato di verifica per le cause di servizio – che ha sostituito la Commissione medica ospedaliere – non interviene solo in caso di esito positivo dell’accertamento medico ma sempre e definitivamente (1).
 
         Il procedimento finalizzato all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata è autonomo rispetto a quello finalizzato alla concessione dell'equo indennizzo, con conseguente esclusione della rilevanza del giudicato formatosi su uno dei due benefici (2).
 
(1) Ha ricordato la Sezione che il regolamento del 2001: a) ha attribuito alle Commissioni mediche ospedaliere (Cmo), territorialmente competenti, l’istruttoria per l’effettuazione della diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia (cfr. artt. 5 e 6 del regolamento e i relativi rinvii, anche al C.M., art. 168); in definitiva, solo le funzioni strumentali di accertamento sanitario con formulazione della diagnosi; b) ha assegnato la nuova denominazione di Cvcs al Comitato di verifica per le cause di servizio (prima, Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie: Cppo), ridisciplinandone composizione e funzioni; questo organo, munito di speciale competenza tecnica derivante dalla variegata composizione professionale, ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento, accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, ai fini del riconoscimento della causa di servizio; esprime un parere motivato, in posizione di autonomia rispetto alle valutazioni espresse da altri organi tecnici, compresa la Cmo, in quanto momento di sintesi volto all'accertamento definitivo della effettività e fondatezza della richiesta, con conseguente non configurabilità di una contraddizione tra il giudizio della Cmo e quello del Cvcs parere cui l'amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi, con la conseguenza, che il decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento è adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato, che abbia preso in considerazione le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità o di concausalità determinante e che la valutazione compiuta dal Comitato, risolvendosi nell'esercizio di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali.
 
(2) L'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo "sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme";
infatti, ai fini della pensione privilegiata "l'esame viene portato sul nesso tra l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità", mentre nel caso dell'equo indennizzo "la verifica ha come oggetto il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l'indennizzo";
b) alla diversità dell'oggetto della verifica corrisponde una diversità di disciplina, che si traduce sia in differenti modalità di erogazione delle due provvidenze, fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica, sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti, regime che ha la sua ragion d'essere nelle differenze di oggetto e di natura dei due giudizi;
c) mentre i giudizi riguardanti l'equo indennizzo investono questioni relative al trattamento economico spettante al lavoratore o jure successionis ai suoi eredi nell'ambito del rapporto di impiego (da far valere dinanzi al giudice ordinario od al giudice amministrativo a seconda della natura del rapporto di lavoro medesimo), nelle controversie in materia di pensione privilegiata (devolute alla Corte dei conti) si discute del riconoscimento della titolarità del diritto alla pensione privilegiata e/o all'assegno accessorio, in favore di soggetti il cui trattamento pensionistico sia a totale carico dello Stato.

 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 05 May 2026 15:04:34

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI: Assegni ad personam

ARAN

Giustizia e Affari Interni - Monday 20 April 2026 09:30:37

La pronuncia del giudice sulla compensazione delle spese di giudizio non riguarda il contributo unificato che va sempre rimborsato alla parte vittoriosa

"Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, a...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 20/03/2026 Pres. Diego Sabatini Est. Gianluca Rovelli, n. 2369

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 03 March 2026 09:25:15

COMPARTO SANITA’ : Orario di lavoro – Part-time

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 03 March 2026 09:22:32

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI: Permessi Retribuiti - Permessi concorsi ed esami

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 20 February 2026 11:51:35

Provvedimenti antimafia: i rapporti di parentela nella logica del “più che probabile”

La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato in tema di provvedimenti antimafia ha chiarito, con particolare riferimento alle questioni giu...

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 19/02/2026 Pres. Rosanna De Nictolis - Rel. Raffaello Scarpato, n. 1329

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 10 February 2026 11:26:01

Sanitá: Orario di lavoro - Intramoenia

L’acquisto di prest...

Parere dell’ARAN

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 10 February 2026 11:22:23

Comparto funzioni centrali: Progressioni economiche

Parere ARAN

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 02 February 2026 14:56:15

Procedimento di valutazione di impatto ambientale: il parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale dell’intervento è atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo

 

“Costituisce jus receptum, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (cfr....

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 30/12/2025 Pres. Luigi Carbone- Est. Michele Conforti, n. 10472

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 02 February 2026 14:09:31

Appalti pubblici: l’accesso alla documentazione di gara tra diritto alla difesa e tutela dei segreti tecnici o commerciali

Si segnala la sentenza depositata in data 30 dicembre 2025 con la quale il Supremo Concesso ha affrontano l’annosa questione dell’acces...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Francesco Caringella- Est. Alberto Urso, n. 10430

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 02 February 2026 13:46:05

Procedimento amministrativo: l’omissione del preavviso di rigetto

Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 30 dicembre 2025 con la quale il Supremo Consesso ha ribadito...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Francesco Caringella - Rel. Alberto Urso, n. 10433

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top