Monday 04 September 2017 07:51:48
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 24.7.2017
Per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, III, 24 maggio 2017, n. 2452; V, 5 aprile 2016, n. 1331; V, 7 luglio 2015, n. 3339) per cui “la valutazione e la conseguente attribuzione dei punteggi ai vari elementi di un'offerta tecnica attiene all'espressione di un giudizio discrezionale di competenza esclusiva della commissione di gara. Nelle gare pubbliche da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione non applica "scienze esatte", che conducono ad un risultato certo e univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla commissione giudicatrice, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il Giudice Amministrativo non potrà sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria”.
Nel caso di specie, le appellanti incentrano le doglianze su singoli profili della valutazione compiuta dalla stazione appaltante, chiedendo al giudice amministrativo un sindacato puntuale e specifico del giudizio di anomalia: ma invece “il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto), ha infatti natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme” (ex multis, Cons. Stato, V, 16 maggio 2017, n. 2319)
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