Saturday 04 May 2013 11:02:13

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

ICI anno 1993: l’Amministrazione ha sempre il potere di emanare, ora per allora, un nuovo atto in sostituzione di un altro annullato in sede giurisdizionale

Consiglio di Stato

Il decreto legislativo n. 504 del 1992 (“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 192, n. 421”), istituendo all’art. 1 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dopo averne individuato il presupposto, ha previsto al successivo art. 6 (nel testo originario) che “l’aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo” (comma 1), aggiungendo che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 25, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito on modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni” (comma 2). A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dall’art. 10, comma 12 del 23 dicembre 1996, n. 669, il ricordato art. 6 stabilisce che “L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall’anno successivo, Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336” (comma 1) e che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro” (comma 2). Quanto all’articolo 18 del D. Lgs. n. 504 del 1992, rubricato “Norme transitorie”, esso dispone testualmente (comma 1): “Per l’anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell’articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993, Il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale anno”. Da tali disposizioni si evince che il legislatore non ha attribuito un vero e proprio potere impositivo all’ente locale in relazione alla nuova imposta comunale sugli immobili, avendo piuttosto riconosciuto all’ente la più limitata facoltà di determinare l’aliquota del tributo I.C.I. tra un minimo (4 per mille) ed un massimo (6 o 7 per mille): peraltro il mancato esercizio di tale facoltà, lungi dal costituire una atipica modalità di esonero dal tributo in parola per dei cittadini proprietari di immobili in quel determinato comune, assoggetta automaticamente gli stessi all’aliquota minima fissata ex lege, nella misura del 4 per mille. Proprio tale particolare meccanismo di determinazione dell’imposizione che, per un verso, esclude la natura strictu sensu impositiva della facoltà del comune di fissare le aliquote I.C.I., per altro verso ricollega il tributo alle stringenti ed indilazionabili esigenze della finanza pubblica, in relazione alle quali il legislatore ha ritenuto indispensabile fissare, in linea generale, un prelievo non inferiore nel minimo al 4 per mille, lasciando poi ad ogni singolo comune la scelta discrezionale, in ragione delle proprie singole e peculiari esigenze, di aumentare la misura di tale tributo (tra il 4 ed il 7 per mille), per garantirsi i mezzi finanziari necessari per l’approntamento ed il funzionamento dei propri servizi e comunque per l’effettivo conseguimento degli obiettivi, non solo economico - finanziari, indicati nel bilancio annuale di previsione. Tale ricostruzione trova conferma conforto, dal punto di vista sistematico, nel fatto che la scelta delle aliquote (tra il 4 ed il 7 per mille) doveva avvenire annualmente ed aveva effetto per l’anno successivo, costituendo una (rilevante) posta delle voci di entrata del bilancio annuale di previsione. In tale ottica la disposizione contenuta nel ricordato art. 18 del D. Lgs. n. 504 del 1992, piuttosto che individuare un limite temporale all’esercizio della facoltà in questione per l’anno 1993, rappresenta una misura di coordinamento per rendere applicabile il tributo anche per l’anno 1993, in tal modo derogando, solo per quell’anno, alla previsione generale secondo cui le deliberazioni concernenti la fissazione delle aliquote hanno effetto per l’anno successivo (in ciò consistendo la predicata natura transitoria della disposizione). Così sommariamente ricostruite la natura della potestà di individuazione dell’aliquota del tributo e le sue peculiari finalità di carattere finanziarie, deve escludersi che l’annullamento giurisdizionale della originaria delibera di fissazione dell’aliquota stessa potesse impedirne la riadozione in mancanza di un espresso divieto, tanto più che nel caso di specie l’annullamento era stato determinato soltanto da meri vizi formali e non dall’avvenuto superamento del termine stabilito dalla legge per l’esercizio di tale facoltà. Infatti proprio le particolari finalità del tributo e la necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’ente (che sulla relativa entrata aveva fatto affidamento) sono elementi del tutto sufficienti ad ammettere il riesercizio del potere, essendo pacifico che esso era stato originariamente tempestivamente esercitato, secondo la previsione della disposizione transitoria di cui al ricordato art. 18. Tali conclusioni trovano conforto nello specifico precedente di questa stessa Sezione (16 ottobre 1997, n. 1145, relativo alla legittimità del provvedimento comunale di riadozione, ora per allora, della misura dell’ICIAP per l’anno 1989, a seguito dell’annullamento giurisdizionale della originaria deliberazione), nel quale è stato affermato che “…il potere del Comune di riadattare l’atto determinativo della misura dell’Iciap per l’anno 1989, pur nel caso di annullamento della sua delibera n. 1255 del 1989, discende dai principi generali che riguardano gli effetti (retroattivi) dell’annullamento in sede giurisdizionale di un atto amministrativo…) ed in particolare dalla “…portata generale dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (riproduttivo dell’art. 45 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, a sua volta formulato sulla base dell’art. 38 del T.U. 2 giugno 1889, n. 6166..”, con la conseguenza che “salvo che la legge disponga altrimenti, l’Amministrazione può pertanto sempre riesercitare i propri poteri istituzionali, anche quando l’emanazione del provvedimento, poi annullato in sede giurisdizionale, poteva aver luogo entro un termine perentorio fissato dalla legge (salvo il caso in cui il giudice amministrativo abbia annullato il provvedimento proprio a causa del suo superamento)”, così che “Se è adottato il tempestivo provvedimento, determinativo dell’imposta nella misura superiore a quella prevista in via sussidiaria dalla legge, i rapporti tributari vanno determinati sulla sola base dell’atto nonché delle vicende che lo riguardano in sede giurisdizionale: nel caso di annullamento da parte del giudice amministrativo dell’atto impositivo l’Ente locale (che aveva adeguato i propri bilanci e la propria attività alle somme di cui prevedeva la riscossione) può motivatamente rimuovere il vizio riscontrato in sede giurisdizionale e può riemanare, ora per allora, un ulteriore provvedimento, i cui destinatari sono i medesimi soggetti destinatari dell’atto già emanato”. Non può peraltro sottacersi che la questione dell’ammissibilità della rinnovazione della determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 1993, proprio relativamente alla stessa deliberazione oggetto del presente gravame, è stata già affrontata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22569 del 1° dicembre 2004, ad avviso della quale “…l’Amministrazione ha sempre il potere di emanare, ora per allora, un nuovo atto in sostituzione di un altro annullato in sede giurisdizionale (Cons. Stato 27/3/2001, n. 1801, 30/3/1998, n. 502, 16/11/1997, n. 1145, in tema di aliquote ICIAP…)” e che “non sussistendo alcun valido motivo per dubitare dell’esattezza di tale interpretazione, deve ritenersi che una volta annullata la precedente delibera per difetto di motivazione e d’istruttoria, il ricorrente [id est, il Comune di Perugia] aveva la possibilità di rinnovare l’atto con effetto retroattivo, ribadendo l’applicabilità dell’aliquota del 6 per mille per l’anno 1993”.

 

Testo integrale del Provvedimento
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