Friday 12 December 2014 19:21:20
Normativa Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Può un ente organizzare lo svolgimento di attività formative per il personale nella giornata del sabato, in presenza di una settimana lavorativa articolata su cinque giorni (dal lunedì al venerdì)?
Può un ente organizzare lo svolgimento di attività formative per il personale nella giornata del sabato, in presenza di una settimana lavorativa articolata su cinque giorni (dal lunedì al venerdì)?
La scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già evidenziato che, secondo le regole generali, nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.
Ciò comporta anche la conseguenza ulteriore che, per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario, con l’applicazione della specifica disciplina contenuta nell’art.38 del CCNL del 14.9.2000. Evidentemente, nei termini sopra descritti, venendo in considerazione attività rese in orario di lavoro, di esse si terrà conto a tutti gli effetti stabiliti dalla legge (D.Lgs.n.66/2003), ivi compresi la durata massima della prestazione lavorativa e i riposi.
Premessa questa indispensabile precisazione, relativamente alla specifica problematica proposta, ad avviso della scrivente Agenzia, non sono rinvenibili nella vigente disciplina contrattuale ed anche legale in materia di rapporto di lavoro del personale, impedimenti allo svolgimento di attività formative nella giornata del sabato.
Infatti, è appena il caso di ricordare che, nel caso ordinario di lavoro articolato su soli 5 giorni settimanali, il sabato è generalmente considerato, anche nella prassi applicativa del settore privato, come giorno lavorativo sia pure a zero ore.
Il problema può essere evidentemente di altra natura.
Infatti, poiché, presso l’ente, l’orario ordinario di lavoro (le 36 ore) è articolato dal lunedì al venerdì e stante l’equiparazione delle ore di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale organizzati dall’ente ad orario di lavoro, i lavoratori interessati verrebbero sostanzialmente a rendere prestazioni lavorative aggiuntive rispetto al debito orario ordinario.
In particolare, si determinerebbero comunque i presupposti per l’applicazione a favore dei lavoratori interessati della particolare disciplina stabilita dall’art.24, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.
In base alla suddetta clausola contrattuale, la prestazione lavorativa resa, in via occasionale, in giorno feriale non lavorativo (il sabato) in presenza di un’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, dà titolo “a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario non festivo”.
Il dipendente che, pertanto, secondo l’articolazione descritta, svolga la prestazione lavorativa nella giornata del sabato può chiedere, in via opzionale, o il riposo compensativo di durata equivalente alle ore di lavoro rese o il riconoscimento, per le medesime ore, del compenso per lavoro straordinario.
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 05 May 2026 15:04:34
ARAN
Giustizia e Affari Interni - Monday 20 April 2026 09:30:37
"Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, a...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 20/03/2026 Pres. Diego Sabatini Est. Gianluca Rovelli, n. 2369
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 03 March 2026 09:25:15
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 03 March 2026 09:22:32
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 20 February 2026 11:51:35
La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato in tema di provvedimenti antimafia ha chiarito, con particolare riferimento alle questioni giu...
Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 19/02/2026 Pres. Rosanna De Nictolis - Rel. Raffaello Scarpato, n. 1329
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 10 February 2026 11:26:01
L’acquisto di prest...
Parere dell’ARAN
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 10 February 2026 11:22:23
Parere ARAN
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 02 February 2026 14:56:15
“Costituisce jus receptum, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (cfr....
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 30/12/2025 Pres. Luigi Carbone- Est. Michele Conforti, n. 10472
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 02 February 2026 14:09:31
Si segnala la sentenza depositata in data 30 dicembre 2025 con la quale il Supremo Concesso ha affrontano l’annosa questione dell’acces...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Francesco Caringella- Est. Alberto Urso, n. 10430
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 02 February 2026 13:46:05
Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 30 dicembre 2025 con la quale il Supremo Consesso ha ribadito...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30/12/2025 Pres. Francesco Caringella - Rel. Alberto Urso, n. 10433