Wednesday 03 February 2021 14:23:04

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Illeciti edilizi: la sanzione pecuniaria può costituire una deroga alla regola generale della demolizione solo in caso di interventi eseguiti in parziale difformità

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 3.2.2021

Si legge espressamente nella sentenza del 3 febbraio 2021 depositata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato che “l’ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi;

- ai fini della sua adozione neppure è richiesta una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso;

- nel caso di specie, una volta consolidatosi – dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2978 del 2017 – il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione alla costruzione del traliccio, l’Amministrazione comunale era tenuta a disporre la rimozione delle opere edificate successivamente alla decadenza del titolo, ovvero erette dopo il 3 settembre 2014 (…) 

(…) quanto all’omessa applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione (per impossibilità di esecuzione senza pregiudizio per la parte conforme), è dirimente considerare, sempre ai fini del rigetto della censura, che solo in caso di interventi eseguiti in parziale difformità, la sanzione pecuniaria può costituire una deroga alla regola generale della demolizione negli illeciti edilizi (in tal senso, depone sia l’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, sia l’art. art. 45, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2009), e peraltro la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione(…)”

Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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