Monday 16 September 2013 07:38:32

Normativa  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Segnaletica stradale: le istruzioni e le linee guida del Ministero per l'istallazione uniforme sul territorio nazionale

nota informativa del Prof. Avv. Enrico Michetti

Il Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti - in aggiunta alle istruzioni già impartite con le due direttive sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, emanate il 24 ottobre 2000 e il 27 aprile 2006 - ha ritenuto opportuno tornare sull'argomento adottando delle nuove linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale con lo scopo di attuare la massima uniformità del panorama segnaletico sulle strade italiane, come prescritto dall’art. 38, c. 6, del Codice. Per approfondire l'argomento cliccare su "accedi al provvedimento".

 

Testo integrale del Provvedimento
Apri Massimario G.A.R.I.


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n. 4867/RU 05.08.2013

All'ANAS SpA Via Monzambano, 10

00185 ROMA

All'AISCAT SpA Via Po n. 12 00198 ROMA

Agli Enti proprietari di strade Loro sedi

All’Unione delle Province d‘Italia Piazza Cardelli, 4 00186 ROMA

All’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Via dei Prefetti , 46 00186 ROMA

Oggetto:- Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale.

Premessa

La Direttiva 89/196/CE, originariamente recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e sue successive integrazioni e modifiche, ha introdotto la marcatura CE per i prodotti da costruzione coperti da norme armonizzate, anche ai fini della libera circolazione di tali prodotti in ambito comunitario.

La segnaletica stradale, in quanto destinata ad essere incorporata permanentemente in opere di ingegneria civile, è ricompresa tra i suddetti prodotti.

In pendenza della emanazione delle suddette norme armonizzate, e in conseguenza del disposto di cui all’art. 102, c. 1, lett. c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha soppresso le funzioni amministrative relative all’autorizzazione alla fabbricazione di segnali stradali, di cui all’art. 45, c. 8, del Nuovo codice della strada (DLgs. n. 285/1992, nel seguito “Codice”), l’allora Ministero dei lavori pubblici ha emanato numerose circolari, di seguito richiamate, relative all’obbligo di richiedere la certificazione di conformità di prodotto ai fini della fornitura e posa in opera di segnaletica stradale:

- circolare 16 maggio 1996, n. 2357 “Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale”; 

circolare 27 dicembre 1996, n. 5923, “Precisazioni ed integrazioni alla circolare 16 maggio 1996, n. 2357 - Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale";
- circolare 9 giugno 1997, n. 3107 “Modifiche alla circolare n. 5923 del 27.12.97 recante precisazioni e integrazioni alla circolare n. 2357 del 16.05.96”;

- circolare 17 giugno 1998, n. 3652 “Circolare n. 2357 del 16.05.96 e successivi aggiornamenti. Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello”;
- circolare 11 marzo 1999, n. 1344 “Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello. Proroga dei termini”;

- direttiva 3 luglio 1998, n. 3929 “Direttiva ministeriale in materia di impiego di pannelli a messaggio variabile sulle autostrade e strade extraurbane principali”.

Evoluzione della normativa

Nel corso degli anni molte delle norme di settore sono state emanate come norme armonizzate, e con decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 aprile 2010 è stato pubblicato l’“Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione”.

Lo stesso elenco si rinviene nella Comunicazione della Commissione europea 2013/C 186/02, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 28.06.2013. Per la parte che qui interessa si tratta delle norme seguenti, per le quali è già

decorso il periodo di coesistenza:

- UNI EN 1423:2004 “Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da postspruzzare - Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele”
- UNI EN 1463-1:2009 “Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali”

- UNI EN 12352:2006 “Attrezzatura per il controllo del traffico - Dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza”
- UNI EN 12368:2006 “Attrezzatura per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche”

- UNI EN 12899-1:2008 “Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti”
- UNI EN 12899-2:2008 “Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 2: Delineatori di ostacolo transilluminati (TTB)”

- UNI EN 12899-3:2008 “Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 3: Delineatori di margine e dispositivi rifrangenti”
- UNI CEI EN 12966-1:2005 “Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile - Parte 1: Norma di prodotto”

Altre, pur non essendo armonizzate, costituiscono un utile riferimento, come le norme volontarie europee:

- UNI EN 1424:2004 “Materiali per segnaletica orizzontale - Microsfere di vetro da premiscelare”;
- UNI EN 1436:2004 “Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada”;

- UNI EN 1790:2000 “Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali preformati per segnaletica orizzontale”; 

  • UNI EN 1824:2011 “Materiali per segnaletica orizzontale - Prove su strada”;

  • -  UNI EN 1871:2002 “Materiali per segnaletica orizzontale - Proprietà fisiche”;

  • -  UNI EN 12767:2008 “Sicurezza passiva di strutture di sostegno per attrezzature stradali - Requisiti, classificazione e metodi di prova”;

- UNI EN 13422:2009 “Segnaletica stradale verticale - Dispositivi e delineatori di avvertimento portatili deformabili - Segnali stradali portatili per il traffico - Coni e cilindri”.

Altrettanto dicasi per le norme volontarie nazionali:

- UNI 11122:2004 “Materiali per segnaletica verticale – Caratteristiche prestazionali dei materiali per segnaletica verticale con tecnologia a microprismi”
- UNI 11154:2006 “Segnaletica stradale – Linee guida per la posa in opera – Segnaletica orizzontale”.

- UNI/TR 11218:2007 “Pannelli a messaggio variabile - Caratteristiche in funzione degli ambiti applicativi”;
- UNI/TR 11390:2010 “Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche - Requisiti minimi”;

- UNI 11480:2013 “Linea guida per la definizione di requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale (permanente) in applicazione alla UNI EN 12899-1:2008;

Situazione attuale

Dal 1° luglio 2013 il Regolamento 305/2011/UE ha definitivamente sostituito la direttiva 89/106/CE, introducendo diverse modifiche; tra queste, si segnala quella relativa alle dichiarazioni di conformità di prodotto, che saranno successivamente sostituite da dichiarazioni di prestazioni di prodotto, secondo i prospetti indicati dalle norme armonizzate.

Al riguardo è dunque opportuno richiamare gli obblighi cui sono soggetti produttori ed utilizzatori:

- gli operatori della filiera (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori) sono responsabili per la produzione, immissione in commercio e vendita dei prodotti con marcatura CE;
- i progettisti, i direttori dei lavori o di cantiere e gli utilizzatori, imprese o enti pubblici e privati sono responsabili per l’acquisto e l’impiego di prodotti muniti di marcatura CE.

Pur in presenza di un corposo quadro normativo di riferimento, costituito dal Nuovo codice della strada, dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992, nel seguito “Regolamento”), e dalle norme e linee guida prima richiamate, nel corso degli anni si è tuttavia riscontrato che le forniture di segnaletica stradale commissionate dagli enti proprietari di strade non sempre sono risultate, come d’obbligo, aderenti alle norme di settore.

Tale convincimento è avvalorato anche dai numerosi ricorsi, esposti, segnalazioni e denunce riguardo l’impiego di segnaletica non conforme, pervenute agli uffici di questo Ministero, che in diverse occasioni è dovuto intervenire con diffide e richiami ad enti proprietari di strade, per invitarli alle dovute regolarizzazioni, con la conseguenza che, per conseguire risultati conformi alle norme sono stati impegnati tempo e risorse maggiori di quanto strettamente necessario.

L’obbligo di impiego di prodotti rispondenti a specifiche tecniche è peraltro contemplato anche dall’art. 68, c. 3, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice 

degli appalti pubblici”, e dall’art. 15, c, 15, del connesso Regolamento di esecuzione e di attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Uniformità della segnaletica

Allo scopo di evitare il ripetersi dei segnalati comportamenti difformi, avendo come obiettivo quello della massima uniformità del panorama segnaletico sulle strade italiane, come prescritto dall’art. 38, c. 6, del Codice, in aggiunta alle istruzioni già impartite dal competente Ministro pro-tempore, con le due direttive sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, emanate il 24 ottobre 2000 e il 27 aprile 2006, si ritiene opportuno fornire agli enti proprietari di strade e ai loro concessionari le istruzioni operative che seguono, alle quali si raccomanda di uniformarsi.

Ci si riserva di aggiornare le presenti istruzioni, ove se ne ravvisasse la necessità, in caso di emanazione di nuove norme o di aggiornamento di quelle già pubblicate.

Istruzioni

Fermo restando che i riferimenti primari rimangono il Codice ed il suo Regolamento, per la scelta dei prodotti, materiali ed attrezzature per segnaletica stradale occorre riferirsi alle norme armonizzate prima richiamate.

Per quanto non coperto da norme armonizzate rimangono valide le norme nazionali, in particolare i vincoli e le modalità di impiego dei segnali o dispositivi segnaletici di cui all’art. 45, c. 6, del Codice, per i quali è obbligatorio ricorrere a prodotti omologati o approvati ai sensi dell’art. 192 del Regolamento.

Ciò vale, ad esempio, per la segnaletica temporanea di cui all’art. 21, c. 3, del Codice, e agli artt. da 30 a 43 del Regolamento (ad es. delimitazioni dei cantieri, coni e delineatori flessibili, semafori e lampade da cantiere), per la segnaletica complementare di cui all’art. 42 del Codice, e agli artt. da 172 a 180 del Regolamento (ad es. delineatori speciali, segnalatori di ostacoli, delimitatori di corsia, rallentatori di velocità), ovvero per particolari impieghi (ad es. semafori per i veicoli di trasporto pubblico, chiodi per segnaletica orizzontale).

Nel caso di segnali o dispositivi segnaletici coperti da norme armonizzate, si avrà cura di evitare la scelta di prodotti caratterizzati, nei relativi prospetti, da “nessuna prestazione determinata”, o da “nessun requisito”.

Più nel dettaglio, e con riferimento alle norme armonizzate prima elencate, si evidenzia quanto segue.

- UNI EN 1423:2004: La scelta dei requisiti dei materiali per segnaletica orizzontale, specificati all’interno della norma, sarà finalizzata al conseguimento delle prestazioni minime previste dai prospetti della UNI EN 1436:2004, in coerenza con le linee guida per la posa in opera della UNI 11154:2006.

- UNI EN 1463-1:2009: I dispositivi previsti nella norma hanno le colorazioni riportate nei prospetti 5 e 9. E’ ovvio che quelli impiegabili lungo le strade italiane sono solo quelli ammessi dall’art. 153 del Regolamento.

- UNIEN12368:2006: Ai fini della scelta dei requisiti si suggerisce di fare riferimento al rapporto tecnico UNI/TR 11390:2010 “Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche - Requisiti minimi”, e, ai fini della installazione, alla pubblicazione CEI “Impianti semaforici – Come scegliere e fare installare un impianto a regola d’arte”. 

- UNI EN 12899-1:2008: Ai fini dell’applicazione della norma in ambito nazionale, per quanto attiene ai segnali verticali permanenti non luminosi, si suggerisce di fare riferimento alla norma volontaria UNI 11480:2013 “Linea guida per la definizione di requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale (permanente) in applicazione alla UNI EN 12899-1:2008”, salvo che per quanto di seguito indicato:

o per il materiale retroriflettente della faccia a vista può essere utilizzata anche la classe inferiore RA1 (v. prospetto 3 della norma armonizzata), ma solo limitatamente ai casi in cui ciò è consentito (v. art. 79, cc. 10, 11, 12 e 13, del Regolamento), e ove sia prevista una vita utile del segnale stradale inferiore ai 10 anni;

o per la spinta del vento, tenuto conto delle condizioni medie nazionali, e come indicato anche dal paragrafo 6 dell’Allegato alla Circolare n. 3652/1998, si raccomanda di adottare almeno la classe WL6 (v. prospetto 8 della norma armonizzata) e, nel caso di installazione in zone particolarmente esposte, almeno la classe WL7;

o tra i materiali da utilizzare per i supporti della segnaletica sono ammessi anche quelli diversi da acciaio e alluminio (ad es. fibre polimeriche rinforzate, plastiche). Per questi ultimi, fermo restando quanto sopra riportato, devono essere adottati i relativi coefficienti parziali del materiale di cui al prospetto 7 della norma armonizzata, e per la deformazione temporanea massima a flessione si fa riferimento ai valori del prospetto 11 della medesima.

Per i segnali transilluminati, con riferimento alla norma armonizzata, si raccomanda di adottare come minimo la classe P2; per la protezione contro le particelle solide e l’acqua di cui al paragrafo 7.1.8 si raccomanda come minimo il livello 4; per la luminanza media di cui al paragrafo 7.3.1.4 si raccomanda come minimo la classe L2.

Infine, per quanto attiene ai segnali verticali temporanei, per la realizzazione delle facce a vista dovrà ritenersi idoneo l'utilizzo di pellicole retroriflettenti che abbiano ottenuto la marcatura CE ai sensi della norma armonizzata, senza alcun obbligo di ulteriori certificazioni, purchè in coerenza con quanto previsto dal Regolamento e dal Decreto ministeriale 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

- UNI EN 12899-2:2008: Per i dispositivi di cui all’art. 170, c. 5, del Regolamento, si rinvia a quanto esposto al punto precedente per quanto concerne le aree retroriflettenti e quelle transilluminate.

- UNI EN 12899-3:2008: I dispositivi previsti nella norma hanno le colorazioni riportate nei prospetti 1 e 2. E’ ovvio che i colori impiegabili lungo le strade italiane sono solo quelli ammessi dall’art. 173 del Regolamento, che ne fissa le dimensioni e le modalità di installazione.

Per i dispositivi rifrangenti di tipo R1, di cui al paragrafo 6.3.2.3, si raccomanda di utilizzare pellicole almeno di classe RA2.

- UNI CEI EN 12966-1:2005: Ai fini dell’applicazione della norma in ambito nazionale, si suggerisce di fare riferimento al rapporto tecnico UNI TR 11218:2007 “Pannelli a messaggio variabile - Caratteristiche in funzione degli ambiti applicativi”.

Roma, lì IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Ing. Sergio DONDOLINI) 

 

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