Sunday 26 February 2017 15:44:28
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza della Corte di Cassazione Sez. V del 23.2.2017
"l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, conseguentemente, della competenza del giudice adito". È questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione nell'ordinanza pubblicata in data 23 febbraio 2017. In virtù del sopra riportato principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata in quanto ivi si affermava che, avendo «Equitalia Sud spa ... meramente prodotto ... estratti di ruolo» la «precisa natura del credito era sconosciuta, con la conseguenza che la competenza -nel dubbio- faceva capo al tribunale ordinario»;e che «nella specie difetta una condizione essenziale dell'esecuzione, ossia la notifica delle cartelle esattoriali, non surrogabile dalla notifica di estratti». Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
CORTE DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 6
Num. 4747 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 23/02/2017
ORDINANZA
sul ricorso 21-2016 proposto da:
EQUITALLA SUD S.P.A., ; - ricorrente -
contro *
avverso la sentenza n. 303/2015 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2016 dal Consigliere *
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La società Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza C.A. Lecce 23/6/2015, di rigetto del gravame interposto avverso la pronunzia Trib. Taranto n. 233/2012, che ha accolto l'opposizione all'esecuzione spiegata dal sig. *relativamente ad iscrizione ipotecaria eseguita su immobile, con declaratoria di inesistenza delle cartelle esattoriali poste a relativo fondamento e ordine di cancellazione dell'iscrizione. Resiste con controricorso il *E' stata depositata in cancelleria relazione, che è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite. Le parti non hanno presentato memoria. Con il 2° motivo la ricorrente denunzia Violazione degli artt. 25 d.p.r. n. 602 del 1973, 1, 2 D.M. 3/9/1999, n. 321, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, conseguentemente, della competenza del giudice adito ( cfr. Cass., 9/6/2016, n. 11794).
Orbene, nell'affermare che, avendo «Equitalia Sud spa ... meramente prodotto ... estratti di ruolo» la «precisa natura del credito era sconosciuta, con la conseguenza che la competenza -nel dubbio- faceva capo al tribunale ordinario»;e che «nella specie difetta una condizione essenziale dell'esecuzione, ossia la notifica delle cartelle esattoriali, non surrogabile dalla notifica di estratti», la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. Della medesima s'impone pertanto, assorbiti gli altri motivi, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 2° motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione. Roma, 10/11/2016
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