Sunday 08 June 2014 09:28:22
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.5.2014
Come anche recentemente ribadito dalla Quinta Sezione (17 febbraio 2014, n. 755), nel giudizio elettorale il giudice amministrativo non esercita una giurisdizione di diritto obiettivo e non può rieffettuare alcun calcolo, se non in sede di esame di censure ritualmente proposte. Per quanto i giudizi elettorali rientrino nella giurisdizione tradizionalmente definita "estesa al merito", nella quale cioè al giudice amministrativo sono attribuiti poteri di intervento aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quello puramente demolitorio, che è connaturale alla giurisdizione amministrativa di legittimità (Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504), tuttavia essi, oltre a non presentarsi come espressione di una giurisdizione di diritto obiettivo, non concernono neppure la tutela di diritti soggettivi perfetti, basandosi piuttosto, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, con la conseguenza che i poteri esercitabili dal giudice sono necessariamente circoscritti nell'ambito costituito dall'oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi da cui sono affette le operazioni elettorali e, in particolare, dell'atto di proclamazione degli eletti che le conclude (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5201; 6 luglio 2002, n. 3735). Poiché pertanto non è consentito al giudice amministrativo di procedere autonomamente, in mancanza di una puntuale censura, alla correzione di tutti gli errori, ancorché materiali, che possano emergere dal giudizio (Cons. St., sez. V, 6 luglio 2002, n. 3735), non avendo l’originario ricorrente, all’esito della verificazione disposta, proposto motivi aggiunti (malgrado la espressa riserva formulata nel ricorso introduttivo del giudizio), onde estendere le censure di illegittimità del verbale di proclamazione degli eletti anche nella parte in cui i voti spettanti alla lista San Nicandro 2.0 nella sezione elettorale n. 9 erano in realtà 33 e non 32, il tribunale non avrebbe potuto autonomamente attribuire tale ulteriore voto, mancando al riguardo una specifica censura ed una corrispondente specifica domanda giudiziale (né potendo a tanto essere sufficiente quella contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale * del 2014, proposto da:
CURSIO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
PETTELLINO EMANUELE, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Di Mauro, Antonio Zaminga, con domicilio eletto presso Francesco Di Mauro in Roma, via Padre Semeria, n. 33;
nei confronti di
UFFICIO CENTRALE ELETTORALE, U.T.G. - PREFETTURA DI FOGGIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in caria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, sez. II, n. 321 del 6 marzo 2014, resa tra le parti, concernente proclamazione eletti consiglio comunale di San Nicandro Garganico - consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Emanuele Pettellino, dell’Ufficio Centrale Elettorale e dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Bavaro e Francesco Di Mauro;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 321 del 6 marzo 2014 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, accogliendo, all’esito di apposita verificazione fatta svolgere dalla Prefettura di Foggia, il ricorso proposto dal sig. Emanuele Pettellino, candidato consigliere comunale nella lista “San Nicandro 2.0”, ha disposto la correzione del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale Elettorale dell’11 giugno 2013, relativo alle elezioni amministrative del Comune di San Nicandro Garganico, attribuendo 294 voti alla lista “S. Nicandro 2.0.” e 293 alla lista “Movimento politico Schitulli” e, per l’effetto, ha proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il sig. Emanuele Pettellino in luogo del sig. Michele Cursio (della lista “Movimento politico Schitulli);
2. Il sig. Michele Cursio ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (in quanto nel ricorso di primo grado era stato chiesto il riconoscimento dell’errore materiale del conteggio dei voti relativi alla sezione 9, indicati nel verbale in 16, in luogo dei 32 conseguiti, laddove i giudici di primo grado ne hanno riconosciuti addirittura 33) e per l’asserita omessa valutazione delle schede elettorali, esaminate soltanto dal verificatore e non allegate al fascicolo d’ufficio; l’appellante ha inoltre sostenuto che, attribuendo correttamente al ricorrente in primo grado i soli 32 (e non 33) voti conseguiti nella sezione 9, così come richiesto col ricorso introduttivo di giudizio, entrambe le liste, appartenenti alla stessa coalizione, “S. Nicandro 2.0” e “Movimento Politico Schitulli” avrebbero ottenuto 293 voti complessivi, il che avrebbe determinato l’assegnazione del seggio consiliare proprio alla lista “Movimento Politico Schitulli”, e quindi in suo favore, avendo tale lista un numero d’ordine minore rispetto all’altra.
3. Il sig. Emanuele Pettelino, costituitosi in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso appello di cui ha chiesto il rigetto, rilevando che i primi giudici all’esito della verifica avevano appurato la spettanza in favore della lista “Movimento Politico Schitulli” di 293 voti, attribuendo proprio con riferimento alla sezione n. 9 tre voti in più di quelli risultanti dal verbale (18 in luogo di 15), senza che nessuna domanda in tal senso fosse stata mai proposta, così che in definitiva non potevano ritenersi raggiunto il risultato di parità dei voti conseguiti dalle due liste.
4. All’udienza in camera di consiglio dell’8 aprile 2014, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nel corso della quale il Collegio ha informato le parti dell’intenzione di decidere l’appello direttamente nel merito, il difensore dell’appellante ha depositato copia autentica della sentenza impugnata, precedentemente non allegata al proprio fascicolo, mentre il difensore dell’appellato ha dedotto la tardività della produzione documentale della controparte.
5. Con ordinanza n. 1709 del 9 aprile 2014 la Sezione, qualificata l’eccezione di tardività spiegata da parte del difensore della parte appellata in relazione alla produzione nel corso dell’udienza della copia autentica della sentenza impugnata come eccezione di improcedibilità dell’appello e ritenuto che la stessa poteva essere eventualmente posta a fondamento della decisione, ha sottoposto tale questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente, dell’ordinanza, per depositare memorie di osservazioni e controdeduzioni, e rinviando la causa per l’ulteriore trattazione all’udienza in camera di consiglio del 27 maggio 2014.
6. Le parti hanno depositato rituali memorie sul punto.
In particolare:
a) l’appellante ha sostenuto, per un verso, che ai fini della procedibilità del gravame non è indispensabile il deposito di copia autenticata della sentenza impugnata, essendo sufficiente anche una copia semplice (tanto più quando, come nel caso di specie, alcuna contestazione sulla conformità all’originale di quella prodotta) e, per altro verso, che il deposito della copia semplice, effettuato nel corso dell’udienza in camera di consiglio, è stato comunque tempestivo (chiedendo peraltro in via subordinata la rimessione in termine per obiettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, in relazione alla corretta applicazione degli articoli 54 e 55 c.p.a);
b) l’appellato per converso ha insistito nell’eccezione di tardività del deposito della sentenza impugnata avvenuta nel corso dell’udienza di camera di consiglio.
7. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 27 maggio 2014, informate le parti sono state nuovamente informate dell’intenzione della Sezione di decidere la causa direttamente nel merito, dopo la rituale discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’eccezione di improcedibilità/inammissibilità dell’appello non può essere accolta.
L’articolo 94 c.p.a. dispone che unitamente all’atto di gravame, con la prova delle eseguite notificazioni, deve essere deposita una copia della sentenza impugnata e non già copia autentica della stessa, come prevede espressamente l’art. 369 c.p.c., il che esclude pertanto che l’omesso deposito di copia autenticata possa determinare l’improcedibilità o meglio l’inammissibilità del gravame, non potendosi del resto sottacere che la parte appellata non ha neppure contestato la mancanza di conformità della copia della sentenza depositata con l’originale.
Non vi è ragione peraltro di discostarsi dall’indirizzo giurisprudenziale (che, sebbene riferito alla disciplina processuale anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo non risulta essere incompatibile con quest’ultima), secondo cui solo la mancata produzione in grado di appello di alcuna copia della sentenza impugnata costituisce motivo di inammissibilità del gravame (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1682; 23 aprile 2007 , n. 1818; Sez. V, 20 ottobre 1982, n. 739; Sez. IV, 30 giugno 1981 , n. 516; Ad. Plen., 22 dicembre 1982, n. 20).
Ciò rende ininfluente l’ulteriore argomentazione posta dalla parte appellata a sostegno dell’eccezione in esame circa l’inammissibilità del deposito della copia autentica avvenuta nel corso dell’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in violazione di quanto stabilito dai commi 5 ed 8 dell’art. 55 c.p.a., atteso che tale deposito non era neppure indispensabile.
9. Nel merito l’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle osservazioni che seguono.
9.1. E’ pacifico in punto di fatto che col ricorso di primo grado il sig. Emanuele Pettellino aveva sostenuto che, mentre dai primi risultati definitivi comunicati all’Ufficio elettorale nella sezione 9 la lista S. Nicandro 2.0, in cui era candidato, aveva conseguito 32 voti, nel verbale delle operazioni di scrutinio alla stessa lista erano stati attribuiti soli 16 voti, frutto di un evidente errore di trascrizione che si era riverberato anche nel verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale di proclamazione dei consiglieri eletti dopo il turno di ballottaggio, laddove alla lista S. Nicandro 2.0 erano risultati attribuiti 277 voti invece che 293; il ricorrente aveva quindi chiesto l’annullamento del predetto verbale di proclamazione degli eletti nella parte in cui, in luogo del suo nominativo tra i consiglieri comunali eletti nella lista S. Nicandro 2.0, conteneva quello del sig. Michele Cursio appartenente alla liste Movimento Politico Schitulli.
All’esito della apposita verificazione delle operazioni di voto svoltesi nella sezione elettorale n. 9, alla lista S. Nicandro 2.0 sono risultati attribuiti 33 voti validi, invece dei 32 indicati e richiesti col ricorso, con conseguente attribuzione alla stessa lista di complessivi voti 294, invece dei 293, indicati e richiesti con ricorso.
Di ciò hanno tenuto conto i primi giudici, accogliendo il ricorso proposto in primo grado, rilevando altresì che alla lista Movimento Politico Schitulli erano da attribuire 293 voti validi.
9.2. In tal modo, tuttavia, come dedotto dall’appellante, il tribunale ha violato il fondamentale principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Infatti, come anche recentemente ribadito da questa Sezione (17 febbraio 2014, n. 755), nel giudizio elettorale il giudice amministrativo non esercita una giurisdizione di diritto obiettivo e non può rieffettuare alcun calcolo, se non in sede di esame di censure ritualmente proposte.
Per quanto i giudizi elettorali rientrino nella giurisdizione tradizionalmente definita "estesa al merito", nella quale cioè al giudice amministrativo sono attribuiti poteri di intervento aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quello puramente demolitorio, che è connaturale alla giurisdizione amministrativa di legittimità (Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504), tuttavia essi, oltre a non presentarsi come espressione di una giurisdizione di diritto obiettivo, non concernono neppure la tutela di diritti soggettivi perfetti, basandosi piuttosto, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, con la conseguenza che i poteri esercitabili dal giudice sono necessariamente circoscritti nell'ambito costituito dall'oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi da cui sono affette le operazioni elettorali e, in particolare, dell'atto di proclamazione degli eletti che le conclude (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5201; 6 luglio 2002, n. 3735).
9.3. Poiché pertanto non è consentito al giudice amministrativo di procedere autonomamente, in mancanza di una puntuale censura, alla correzione di tutti gli errori, ancorché materiali, che possano emergere dal giudizio (Cons. St., sez. V, 6 luglio 2002, n. 3735), non avendo l’originario ricorrente, all’esito della verificazione disposta, proposto motivi aggiunti (malgrado la espressa riserva formulata nel ricorso introduttivo del giudizio), onde estendere le censure di illegittimità del verbale di proclamazione degli eletti anche nella parte in cui i voti spettanti alla lista San Nicandro 2.0 nella sezione elettorale n. 9 erano in realtà 33 e non 32, il tribunale non avrebbe potuto autonomamente attribuire tale ulteriore voto, mancando al riguardo una specifica censura ed una corrispondente specifica domanda giudiziale (né potendo a tanto essere sufficiente quella contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio).
Alla lista n. 16, S. Nicandro 2.0, in cui era candidato il sig. Emanuele Pellettino, possono essere riconosciuti 32 voti (e non 33) nella sezione elettorale n. 9 e, complessivamente 293 voti e non 294, come erroneamente stabilito dalla sentenza impugnata.
Per quanto qui interessa, a tanto consegue la sostanziale conferma dell’impugnato verbale di proclamazione degli eletti, in quanto a parità di voti conseguiti (293), la lista “Movimento politico per Schitulli” precedeva la lista “S. Nicandro 2.0”, avendo un numero d’ordine più basso (n. 15 la prima lista, n. 16 la seconda, circostanze di fatto queste non contestate).
Sul punto deve precisarsi del resto che effettivamente, come risulta dal verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale a seguito del turno di ballottaggio, oggetto dell’impugnazione, la lista n. 15 Movimento Politico Schitulli, nel quale era candidato il sig. Michele Cursio, aveva conseguito 290 voti validi; è vero poi che il predetto sig. Michele Cursio non si è costituito nel giudizio di primo grado e non ha pertanto impugnato in via incidentale il ricordato verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale, con la conseguenza che la predetta lista non avrebbe potuto giovarsi dell’esito della verificazione disposta dai giudici di prime cure, dalla quale i voti validi conseguiti ammontavano a 293, così che nei suoi confronti il risultato elettorato era da ritenersi definitivamente fissato in 290 voti validi; ma è anche vero che l’errore in cui è incorso il tribunale, prendendo atto dell’esito della verificazione e riconoscendo proprio 293 voti, non è stato fatto oggetto, come sarebbe stato necessario, di apposito ricorso incidentale e non può essere emendato d’ufficio dal giudice d’appello, il cui potere è notoriamente delimitato dagli specifici motivi di gravame appuntati nei confronti della sentenza.
9.4. L’accoglimento del motivo di gravame esaminato rende inutile l’esame degli altri due motivi di gravame (concernenti la pretesa erroneità della sentenza impugnata per omessa allegazione agli atti d’ufficio delle schede elettorali relativi ai voti validi attribuiti in sede di verifica alla lista S. Nicandro 2.0, nonché la asserita erronea attribuzione di tali vali alla predetta lista), che devono pertanto ritenersi assorbiti.
10. In conclusione l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal sig. Emanuele Pettellino, come da motivazione.
La singolarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal sig. Michele Cursio avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, n. 321 del 6 marzo 2014, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della predetta sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. Emanuele Pettelino, come da motivazione.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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