Saturday 26 January 2013 10:27:06

Normativa  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Elezioni: istruzioni per la determinazione e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi

Ministero dell'Interno

Ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall’articolo 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, nelle misure di seguito specificate. Spetta, altresì, ai soli Presidenti il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con le modalità di cui alle presenti istruzioni, le competenze in parola devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio, e rimborsate dalle Prefetture, Commissariati del Governo e Presidenza della Regione autonoma della Valle d’Aosta. Per i comuni nei quali si effettuano le sole elezioni politiche, la spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione è a totale carico dello Stato. Per i comuni della Regione Lazio, Lombardia e Molise, nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, la spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione è ripartita in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della Regione. Per quanto attiene all'ONORARIO, per le competenze ai componenti dei seggi si applicano le disposizioni di cui al citato art. 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso. Per l’imminente consultazione, le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono quelle riportate di seguito e sono comprensive delle maggiorazioni di € 37,00 (Presidenti) e di € 25,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima. SEGGI ORDINARI, A) Elezioni politiche (n. 2 schede): Presidenti: € 187,00; Scrutatori e Segretari: € 145,00. B) Elezioni politiche ed elezioni regionali (n. 3 schede) Presidenti: € 224,00;Scrutatori e Segretari: € 170,00. SEGGI SPECIALI: (qualunque sia il numero delle consultazioni): Presidenti: € 90,00; Scrutatori e Segretari: € 61,00. L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi. Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all’allegato modelloA, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall’1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali. TRATTAMENTO DI MISSIONE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO: RIMBORSO SPESE. La legge 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre all’onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 si presuppone abbiano anche la dimora abituale. Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge. - Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto. Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni). Tali rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro. La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure: complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto; prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria). - Spese di viaggio e compensi chilometrici. Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre. Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale. Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede. Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall’art. 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale. Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l’utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociali che rivestono le elezioni.

 

Testo integrale del Provvedimento
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