Wednesday 03 February 2021 13:25:53

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Ricostruzione di carriera a seguito dell’inquadramento del dipendente pubblico in una qualifica superiore: decorrenza degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive tardivamente corrisposte

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 3.2.2021

La Seconda Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 3 febbraio 2021 ribadisce che “considerata la natura autoritativa e costitutiva dei provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti, il diritto alla rivalutazione ed agli interessi decorre dalla data del perfezionamento dei provvedimenti in discorso, a nulla valendo la loro efficacia retroattiva (cfr., tra le più recenti, C.d.S., Sez. VI, 16 febbraio 2018, n. 995).

Si è affermato in proposito che il provvedimento autoritativo e vincolato di inquadramento del dipendente pubblico, che è espressione della potestà organizzatoria della P.A. ed a fronte del quale la posizione del dipendente è di interesse legittimo, ha carattere costitutivo e innovativo, anche quando è atto di reinquadramento con effetto retroattivo: pertanto, produce accessori sulle somme (erogate in ritardo) a partire dalla data della sua emanazione (C.d.S., Sez. V, 14 aprile 2008, n. 1649 e 9 maggio 2000, n. 2661; C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 13 febbraio 2007, n. 29).

“Tale orientamento deve ritenersi consolidato, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia: “Stante la natura autoritativa – costitutiva del provvedimento di inquadramento dei pubblici dipendenti, il diritto agli interessi ed alla rivalutazione economica decorrono dalla data di perfezionamento del provvedimento stesso, cioè da quando il credito principale è divenuto esigibile e determinato o determinabile, a nulla valendo la sua eventuale efficacia retroattiva” (Cons. Stato, V, n. 8011 del 2003; conf., più di recente, Sez. III, n. 4888 del 2015, secondo cui “nelle ipotesi di ricostruzione di carriera a seguito dell’inquadramento del dipendente pubblico in una qualifica superiore, gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive tardivamente corrisposte dall’amministrazione decorrono dalla data del provvedimento con il quale a seguito del disposto reinquadramento, sorge il diritto di credito del dipendente (CdS, sezione III, n. 4854/2012)”” (cosi C.d.S, Sez. VI, n. 995/2018, cit.). In questa sede si ritiene di aderire al suesposto orientamento, poiché è l’inquadramento nel livello superiore che dà diritto al relativo trattamento economico, stanti i ben noti principi in tema di irrilevanza nel pubblico impiego dell’esercizio di fatto delle mansioni superiori, ai fini tanto dell’inquadramento nel livello superiore, quanto delle connesse differenze stipendiali.

 

Per approfondire vai alla sentenza.

 

 

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