Sunday 17 September 2017 07:41:08

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Procedure concorsuali per l'accesso all'insegnamento scolastico: alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso “peso” delle prove scritte

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 12.9.2017

Nella controversia in esame il Ministero lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure, i quali avrebbero travisato il contenuto dell’art. 400, comma 9, del d.lgs. n. 297/1994 che sancisce, correttamente interpretato, la sola valutazione congiunta da parte delle commissioni giudicatrici delle prove scritte e grafiche, non anche di quelle pratiche. La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 12 settembre 2017 ha ritenuto l'appello infornato dando continuità all’indirizzo giurisprudenziale  (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2016 n. 3038; Id, sez. VI, nn.51, 52, 950 e 951 del 2016), per il quale – ai sensi dell’art. 400, comma 9, del d.lgs.16 aprile 1994, n. 297: «Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli» - nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso “peso” delle prove scritte.

Per tale orientamento, la tipizzazione della procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento scolastico, prevista dal d.lgs.16 aprile 1994, n. 297, non consente all’amministrazione di discostarsi dal principio – fissato dal sopra citato art. 400 – per cui le prove scritte e quelle pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40 (equivalente a 7/10), consente ai candidati l’ammissione alla prova orale. 

Viceversa l’art. 8, comma 4, del bando prevede che il voto conseguito alla prova pratica «si somma» alla media dei voti conseguiti nella prova scritta, alterando così l’equiparazione fra l’insieme delle prove scritte e la prova pratica, stabilita dall’art. 400, comma 9, del d.lgs. n. 297/94.

La modificazione del parametro valutativo, come già correttamente precisato in prime cure, comporta, al fine di verificare il conseguimento del punteggio minimo di 28/40, la rivalutazione delle prove (scritte e pratiche) sostenute dagli appellati alla luce del criterio qui divisato (sicché, non dovendosi ripetere le prove, non occorre una esplicita statuizione sulla domanda proposta in via subordinata dall’Amministrazione appellante).

Per continuare la lettura scarica la sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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