Sunday 17 September 2017 07:41:08
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 12.9.2017
Nella controversia in esame il Ministero lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure, i quali avrebbero travisato il contenuto dell’art. 400, comma 9, del d.lgs. n. 297/1994 che sancisce, correttamente interpretato, la sola valutazione congiunta da parte delle commissioni giudicatrici delle prove scritte e grafiche, non anche di quelle pratiche. La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 12 settembre 2017 ha ritenuto l'appello infornato dando continuità all’indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2016 n. 3038; Id, sez. VI, nn.51, 52, 950 e 951 del 2016), per il quale – ai sensi dell’art. 400, comma 9, del d.lgs.16 aprile 1994, n. 297: «Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli» - nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso “peso” delle prove scritte.
Per tale orientamento, la tipizzazione della procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento scolastico, prevista dal d.lgs.16 aprile 1994, n. 297, non consente all’amministrazione di discostarsi dal principio – fissato dal sopra citato art. 400 – per cui le prove scritte e quelle pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40 (equivalente a 7/10), consente ai candidati l’ammissione alla prova orale.
Viceversa l’art. 8, comma 4, del bando prevede che il voto conseguito alla prova pratica «si somma» alla media dei voti conseguiti nella prova scritta, alterando così l’equiparazione fra l’insieme delle prove scritte e la prova pratica, stabilita dall’art. 400, comma 9, del d.lgs. n. 297/94.
La modificazione del parametro valutativo, come già correttamente precisato in prime cure, comporta, al fine di verificare il conseguimento del punteggio minimo di 28/40, la rivalutazione delle prove (scritte e pratiche) sostenute dagli appellati alla luce del criterio qui divisato (sicché, non dovendosi ripetere le prove, non occorre una esplicita statuizione sulla domanda proposta in via subordinata dall’Amministrazione appellante).
Per continuare la lettura scarica la sentenza.
Se hai già aderito:
altrimenti per accedere ai servizi:
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 06 August 2026 08:23:00
Qual è il trattamento fi...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 06 August 2026 08:21:11
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 06 August 2026 08:19:06
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 06 August 2026 08:00:16
La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art....
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 24 July 2026 15:59:50
È illegittima la sentenza che, accertata l'asserita erroneità dell'attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale, provveda essa...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 8 luglio 2026 Pres. Neri - Est. Carrano, n. 5470
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 24 July 2026 15:51:19
Vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per la Puglia Sez. III del 7 luglio 2026 Pres. Blanda - Est. Ieva, n. 861
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:48:37
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legitti...
segnalazione della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. I-bis ordinanza 3 luglio 2026 - Pres. Iannini - Est. Amenta, n. 12194
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 24 July 2026 15:46:34
In relazione all’istituto dell’aspettativa per infermità te...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 6 luglio 2026 Pres. Poli - Est. Addesso, n. 5397
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:44:36
Non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’ar...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9 luglio 2026 Pres. ed Est. Caringella, n. 5522
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 24 July 2026 15:42:10
La mancata partecipazione del dottorando all'esame finale di dottorato è sintomatica di un disinteresse tale da implicare, giuridicamente, l...
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Lazio Sez. III ter del 19 giugno 2026 Pres. Tuccillo - Est. Rossi, n. 11338