Monday 04 September 2017 09:12:54

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Lottizzazione reale o formale, i principi giurisprudenziali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 27.7.2017

"La fattispecie della lottizzazione abusiva, per cui è processo, attualmente è prevista in via generale dall’art. 30, comma 1, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380; norma che, peraltro, nell’ordinamento non costituisce una novità assoluta.

La prima norma storicamente intervenuta in materia era infatti l’abrogato art. 28, comma 1, legge 17 agosto 1942, n. 1150, che disponeva: “Prima dell’approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all’art. 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio”, senza peraltro dare un’esplicita definizione della “lottizzazione”. 

Quest’ultima, infatti, compare soltanto nell’art. 18 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, in senso sostanzialmente identico alla norma attuale.

L’art. 30 del T.U. 380/2001 al comma 1 prevede dunque che “Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.

L’illecito previsto dalla norma ha anzitutto conseguenze amministrative sul piano urbanistico.

In base ai commi successivi dello stesso articolo, infatti, l’ordinanza che accerta la lottizzazione abusiva, come avvenuto nella vicenda per cui è processo, deve disporre l’immediata sospensione delle opere in corso; va trascritta nei registri immobiliari e comporta da quel momento l’impossibilità di disporre per atto fra vivi degli immobili interessati; a pena di nullità degli stessi atti di alienazione, comporta altresì che gli immobili, decorso un breve termine, siano acquisiti di diritto al patrimonio comunale e che l’Ente proceda d’ufficio alla demolizione delle opere abusive.

La lottizzazione abusiva costituisce anche illecito penale, ai sensi dell’art. 44 comma 1 lettera c) dello stesso T.U. 380/2001; nondimeno, in forza del principio di autonomia tra processo amministrativo e penale, nonché tra i relativi giudicati, tale profilo non assume particolare rilevanza ai fini della presente decisione.

Ciò posto, la giurisprudenza è concorde nell’individuare che l’interesse protetto dalla norma è, in sintesi, quello di garantire un ordinato sviluppo urbanistico del tessuto urbano, in coerenza con le scelte pianificatorie dell’amministrazione: si vedano in generale, come particolarmente approfondite, C.d.S., IV, 7 giugno 2012, n. 3381, e 19 giugno 2014, n. 3115 (nonché Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2013, n. 51710).

In merito, si parte dal presupposto di fatto per cui le scelte espresse nel piano urbanistico generale di un Comune di regola non possano essere attuate mediante il diretto rilascio di permessi di costruire agli interessati, ma richiedano l’intermediazione di uno strumento ulteriore, rappresentato dai piani attuativi.

Il piano attuativo infatti, come osserva in motivazione la citata Cass. pen. n. 51710/2013, ha la funzione di “precisare zona per zona”, con i dettagli necessari, “le indicazioni di assetto e sviluppo urbanistico complessivo contenute nel piano regolatore”, e quindi di attuarle “gradatamente e razionalmente” e di garantire che ogni zona disponga di “assetto ed attrezzature rispondenti agli insediamenti”, ovvero delle opere di urbanizzazione, e tutto ciò, all’evidenza, trascende il possibile contenuto di un singolo permesso di costruire.

In tale contesto, la lottizzazione abusiva, in sintesi, sottrae all’amministrazione il proprio potere di pianificazione attuativa e la mette di fronte al fatto compiuto di insediamenti in potenza privi dei servizi e delle infrastrutture necessari al vivere civile; ciò che, com’è notorio, è fra le principali cause del degrado urbano e dei gravi problemi sociali che ne derivano.

Di conseguenza, sempre secondo Cass. pen. n. 51710/2013, si ha in generale lottizzazione abusiva fondamentalmente in tre casi.

Il primo è quello in cui si utilizzi un suolo libero realizzandovi, in via contemporanea o successiva, una pluralità di edifici – non rileva se a scopo residenziale, turistico o industriale – a prescindere dalle opere di urbanizzazione primaria o secondaria che si richiederebbero.

Il secondo è quello in cui, pur in presenza di opere di urbanizzazione già esistenti, non si tenga conto della necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso una pianificazione intermedia adeguata al nuovo intervento.

Il terzo è quello in cui si violino puramente e semplicemente le previsioni dello strumento urbanistico generale, che non consente, nemmeno per tramite di un piano attuativo, di intervenire in quella zona con le modalità in concreto adottate.

Ciò posto, l’art. 30, come correttamente sottolineato anche dal Giudice di primo grado, individua due modalità alternative fra loro con quali la lottizzazione abusiva si può realizzare.

La prima è quella della cd lottizzazione reale o materiale, la quale si verifica “quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”.

La seconda è quella della cd lottizzazione formale, ovvero negoziale o cartolare, che invece si verifica “quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”, ed esula dalla materia in esame, se non altro perché nel caso di specie si ragiona di immobili già edificati, e non di terreni con “destinazione” edificatoria.

Nell’ambito della lottizzazione reale, la giurisprudenza (cfr. per tutte le citate C.d.S. n. 3381/2012 e n. 3115/2014, e per implicito anche la pure citata Cass. pen. n. 51710/2013) ha individuato una fattispecie particolare, partendo dal rilievo per cui il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia”, che integra la condotta materiale dell’illecito, va interpretato in base allo scopo della norma che, come si è detto, è quello di salvaguardare il corretto sviluppo urbanistico del territorio.

Di conseguenza, per verificare se il divieto è stato violato si deve guardare non solo e non tanto alle singole opere realizzate, le quali isolatamente considerate ben potrebbero essere assistite ciascuna dal necessario titolo edilizio, ma “alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto”. Può quindi costituire lottizzazione abusiva reale anche il cambio di destinazione d’uso di un complesso immobiliare formato da singoli elementi legittimamente edificati, se in tal modo si è imposto al territorio un carico urbanistico diverso da quello in origine previsto, e tale quindi da necessitare un adeguamento degli standard: nel caso allora deciso, una struttura abitativa era stata trasformata in turistica, realizzando al posto delle abitazioni un albergo con piscina.

Applicando i principi appena delineati al caso di specie, la fattispecie di una lottizzazione abusiva reale, nel senso appena spiegato, sussiste sicuramente in base alle norme vigenti sia al momento in cui essa fu realizzata, sia al momento attuale (......)Vale allora il principio, ben noto alla giurisprudenza penale, per cui la condotta di illecito permanente la quale, pur incominciata in un momento anteriore, sia protratta in contrasto con una norma successivamente intervenuta va sanzionata esclusivamente in base a quest’ultima (così, in termini generali, fra le molte, Cass. pen., sez. III, 9 settembre 2015, n. 43597)."

Per continuare nella lettura vai alla sentenza

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 19 December 2025 07:14:58

AREA FUNZIONI LOCALI: Patrocinio legale

Qual è la tutela prevista dai contratti, in materia di patrocinio legale, n...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 19 December 2025 07:13:40

COMPARTO SANITA’: Trattamento economico distaccati sindacali

A seguito della sottoscrizione del CCNL del comparto sanità sottoscritto il...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Giustizia e Affari Interni - Thursday 18 December 2025 15:19:22

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate ai soggetti che non mantengano una “buona condotta”

Nel giudizio giunto dinanzi al Consiglio di Stato si controverte della legittimità del provvedimento con il quale la Questura ha negato all&...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17/12/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Roberto Prossomariti, n. 10007

Giustizia e Affari Interni - Thursday 18 December 2025 15:04:51

Sospensione del giudizio amministrativo: il termine perentorio per la prosecuzione

La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 17 dicembre 2025 ha ribadito che “L’art. 80, comma 1, c.p.a.,...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17/12/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Roberto Prossomariti, n. 10008

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Thursday 18 December 2025 11:52:57

Porto d’armi: chi chiede il rinnovo deve provare l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno

Come recentemente chiarito da questa Sezione (cfr. sentenza 6 giugno 2024, n. 5072), anche superando eventuali pronunce di segno diverso e decisame...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17/12/2025 Pres. Michele Corradino - Est. Ezio Fedullo, n. 10006

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Thursday 18 December 2025 11:27:11

Abusi edilizi: il sequestro penale dell’immobile non é ostativo alla sua demolizione

Ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo, la più recente giurisprudenza amministrativa (da ult...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 17/12/2025 Pres. Est. Fabio Franconiero, n. 10010

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 17 December 2025 15:59:47

Distanze tra edifici: il calcolo dei balconi e degli sporti

In linea generale, la giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che in tema di calcolo dei balconi e degli sporti ai fini delle distanze degli edi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16/12/2025 Pres. Silvia Martino- Est. Emanuela Loria, n. 9935

Giustizia e Affari Interni - Wednesday 17 December 2025 14:56:48

Cessata materia del contendere: l’improcedibilitá del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione

Nel giudizio giunto innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato l’appellante ha rappresentato che “la ricorrente non ha pi&ugrav...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 16/12/2025 Pres. Luca Lamberti - Est. Michele Conforti, n. 9939

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 17 December 2025 14:30:49

Impianti fotovoltaici: il Consiglio di Stato ricostruisce la normativa in materia di interventi edilizi

La Seconda Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 16 dicembre 2025 ha richiamato i precedenti giurisprudenziali della med...

segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 16/12/2025 Pres. Giulio Castriota Scanderbeg - Est. Stefano Filippini, n. 9954

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Sunday 23 November 2025 22:21:28

Abusi edilizi: il carattere vincolato dell’ordinanza di demolizione non esige una specifica motivazione o di tenere conto del lasso di tempo intercorso

La Settima Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 21 novembre 2025 ribadisce che con riferimento al tempo intercorso...

segnalazione del Prof. Avv. Valentina Romani della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 21/11/2025 Pres. Marco Lipari - Est. Marco Morgantini, n. 9128

Top