Wednesday 14 January 2015 17:46:38
Normativa Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato possono essere concessi permessi per esami o per formazione?
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato possono essere concessi permessi per esami o per formazione?
In via generale, occorre premettere che i CCNL garantiscono ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato il medesimo trattamento economico e giuridico del personale a tempo indeterminato, con l’esclusione di quegli istituti che non sono coerenti con la temporaneità della prestazione richiesta.
Infatti, nell’ambito del principio di non discriminazione, la Direttiva europea e, conseguentemente, anche la legislazione nazionale di recepimento (d.lgs. n. 368 del 2001) non hanno escluso che lo stesso dovesse essere adeguato alla natura e alle caratteristiche di alcuni istituti, individuando delle eccezioni strettamente connesse a clausole contrattuali ritenute “oggettivamente incompatibili” con la durata e la tipicità delle connotazioni del rapporto di lavoro a termine. Ciò riguarda, ad esempio, in via generale, il regime delle assenze (ferie, permessi retribuiti, malattia, ecc.), in quanto un’estensione automatica e generalizzata di tutte le tutele previste per i dipendenti a tempo indeterminato potrebbe addirittura vanificare il ricorso ad un rapporto di lavoro a termine.
Del resto, per il settore pubblico, il ricorso ai contratti a termine è esclusivamente finalizzato a soddisfare “esigenze eccezionali e temporanee”, con la conseguente possibilità di sottoscrivere contratti anche per periodi molto brevi. In quest’ultima ipotesi, pertanto, la fruizione di tutte le assenze previste per il personale con contratto a tempo indeterminato, potrebbe comportare il mancato o ridotto utilizzo della prestazione lavorativa del dipendente assunto oppure compromettere la piena efficacia della costituzione del rapporto di lavoro, qualora l’espletamento della prestazione lavorativa del dipendente non avvenga secondo le attese e le priorità dell’amministrazione di riferimento.
Per tali considerazioni, i CCNL hanno previsto una sorta di riproporzionamento delle tutele maggiormente significative per il personale a termine, adeguandole alla durata del contratto, mentre è stata esclusa l’applicabilità di alcuni istituti, non ritenuti coerenti con la temporaneità della prestazione richiesta. In relazione a quanto fin qui segnalato, risulta evidente che la mancata previsione di alcuni istituti non sembra ledere il principio della parità di trattamento, ma piuttosto può essere ricondotta all’esistenza di “un’oggettiva incompatibilità” della disposizione contrattuale con il rapporto di lavoro a termine, configurando, pertanto, un’eccezione pienamente coerente con il dettato della Direttiva Europea.
Questo è il caso dei permessi per i concorsi, per gli esami, per i corsi di aggiornamento facoltativo professionale connessi con l’attività di servizio, nonché per la formazione per i quali, allo stato, le amministrazioni non possono non tener conto della vigente disciplina contrattuale, che circoscrive la possibilità di fruizione di tali istituti solo al personale a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda invece i titolari di borsa di studio o similari, occorre far presente che tali soggetti non sono destinatari delle disposizioni contrattuali.
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