Sunday 17 September 2017 07:47:30
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 12.9.2017
Nel giudizio in esame l'appellante lamenta un errore di giudizio in cui sarebbe incorso il TAR nell’escludere la giurisdizione amministrativa sulla vicenda giuridica dedotta in giudizio, avente ad oggetto la revoca dei contributi già erogati, ossia avverso un provvedimento costituente esercizio del potere di autotutela, per la cui impugnazione sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 12 settembre 2017 ha ritenuto infondato l'appello. Per evitare incertezze e disparità di trattamento, la Sezione ha ritenuto di dover prendere atto del concorde orientamento in materia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr., Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 del 2014), per il quale:
- è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, quando la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando la concessione del beneficio sia stata annullata o revocata per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse
- qualora invece la controversia – come nella specie - attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si siano impugnati atti di revoca o di decadenza.
Quanto alla qualificazione del provvedimento impugnato come revoca, ritenuta dall’appellante ex se dirimente della giurisdizione del giudice amministrativo, per le ragioni sopra segnalate la Sezione prende atto dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria, per il quale, quando vi è una revoca per inadempimento, «nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 del 2014)".
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