Tuesday 24 July 2012 08:59:20

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Inquadramento del personale degli Enti Locali: ai sensi della legge n. 127/1997 all’annullamento dell’inquadramento non deve conseguire l’interruzione del pagamento del trattamento retributivo più favorevole

Consiglio di Stato

La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 6, diciassettesimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai sensi del quale “entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente”. Secondo il Comune appellato, la cui tesi è stata fatta propria dal primo giudice, la norma impone l’annullamento dei provvedimenti di inquadramento difformi dalle previsioni di cui al d.P.R. 25 giugno 1983, n.347, - nella presente controversia non è contestato che l’inquadramento dell’appellante ricade nell’ambito di applicazione della norma – ed all’annullamento dell’inquadramento deve necessariamente conseguire l’interruzione del pagamento del trattamento retributivo più favorevole. Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio, in quanto non sorretta dall’enunciato della norma. Invero, la norma univocamente dispone che i dipendenti degli enti locali assoggettati alla sua applicazione mantengono il proprio trattamento economico; l’interpretazione del primo giudice sarebbe condivisibile se il legislatore avesse disposto che nelle more dell’espletamento dei concorsi interni di cui si tratta i dipendenti interessati riacquistano il trattamento più favorevole, facendo in tal modo intendere che la sua applicazione riguarda solo la prosecuzione del rapporto. Il verbo “mantengono” evidenzia invece la volontà di conservare ai dipendenti di cui si tratta il trattamento più favorevole, nonostante sia stato attribuito con provvedimenti illegittimi. La conclusione è avvalorata dal fatto che la norma dispone che gli stessi dipendenti sono mantenuti nell’esercizio delle mansioni superiori. Potrebbe invero dubitarsi del diritto al mantenimento del trattamento più favorevole nel caso dei dipendenti che nel corso degli anni siano stati restituiti all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica inferiore, ma il problema è estraneo alla presente controversia in quanto non è contestata l’affermazione dell’appellante, secondo la quale egli ha continuato a svolgere le mansioni superiori anche dopo la sospensione del migliore trattamento economico.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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