Sunday 09 March 2014 08:18:22

Normativa  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Relazione di fine mandato dei Sindaci e Presidenti delle Province: modificato il dlgs n. 149/2011

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'art. 11 del decreto legge n. 16/2014 - G.U. n. 54 del 6.3.2014

L'art. 11 rubricato "Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province" del decreto legge 6.3.2014, n. 16, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6.3.2014 ha modificato i commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 149, sostituendoli dai seguenti: "2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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