Monday 05 March 2012 13:51:57
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
L'art. 32, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, elenca da 1 a 5 i casi che determinano variazioni delle liste elettorali e al comma 4 dello stesso articolo sono indicati i termini entro i quali provvedere al riguardo. L’acquisto del diritto elettorale, questione che nel caso attenzionato dal Consiglio di Stato ha riguardato 35 cittadini comunitari che hanno acquisito in vari momenti la residenza nel Comune, è ipotesi presa in considerazione espressamente dal D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 che prevede che i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, che intendano partecipare alle consultazioni elettorali per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, devono presentare domanda al sindaco non oltre il quinto giorno successivo al manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell’articolo 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967. L’ipotesi di cui al punto 5 del comma 1 è del tutto diversa ed attiene all’acquisto del diritto elettorale per motivi differenti dal compimento del 18° anno di età o al suo riacquisto per la cessazione di cause ostative e l’art. 32, comma 4, prescrive che le variazioni straordinarie alle liste devono intervenire, occorrendo, “non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni”. Limitatamente alle iscrizioni strettamente previste al punto 5, recita poi l’art. 32 bis, la commissione elettorale circondariale “dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell’interessato”, anche decorso il termine suddetto. Trattasi di procedura straordinaria ed urgente, in quanto tale non suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione, analogica e la sua natura del tutto eccezionale è confermata dalla circostanza che la Commissione circondariale non può intervenire direttamente sulle liste elettorali, ma le relative variazioni sono rimandate, a termini dell’ultimo comma dell’art. 32 bis, ad un momento posteriore : “entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la votazione”. Come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il legislatore ha voluto fissare dei termini temporali invalicabili, la cui scadenza, determina il c.d. “blocco delle liste”, con la conseguenza che è impedito qualsiasi intervento sulle stesse, e ciò al fine di dare certezza al voto, sicchè ammissioni di carattere eccezionale ed urgente a votare sono, sempre per espressa previsione di legge, limitate ai casi in cui l’acquisto o il riacquisto del diritto di voto è intervenuto successivamente al blocco delle liste.
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