Wednesday 30 May 2012 10:53:45

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Le norme in materia di assunzione del personale degli enti locali non sono di ostacolo all'applicabilità dell'art. 2126 c.c., e, quindi, al riconoscimento del diritto del lavoratore, pur non assunto a conclusione di una regolare procedura concorsuale, alle differenze retributive, all'indennità di fine rapporto e alle altre prestazioni contributive e previdenziali purché venga assolto l'onere probatorio sugli indici rilevatori di un rapporto di pubblico impiego

Consiglio di Stato

Per costante giurisprudenza al rapporto nullo possono essere connesse le conseguenze di cui all'art. 2126 c.c. unicamente quando lo stesso, benché costituito senza il rispetto delle modalità prescritte, sia per il resto assimilabile al rapporto di lavoro subordinato costituito nelle forme legali, del quale presenti tutti i caratteristici indici rilevatori (C.d.S., VI, 6 giugno 2008, n. 2718; V, 24 ottobre 2006, n. 6352, 30 agosto 2006, n. 5062 e 6 dicembre 1999, n. 2057). Nel caso all'attenzione del Consiglio di Stato si assume che il ricorrente sarebbe stato vincolato alle direttive impostegli dall’autorità comunale. Ciò, però, senza che queste siano mai state precisate, prima ancora che documentate, essendosi così venuti meno ad un onere di allegazione e prova che era tanto più stringente, in concreto, per il fatto che quasi tutte le deliberazioni di incarico si erano premurate di puntualizzare di volta in volta che il ricorrente sarebbe stato, invece, libero da qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica, e/o che avrebbe operato sulla base di un contratto d’opera, o infine come appaltatore. Vero è, infatti, che, secondo una pacifica acquisizione giurisprudenziale, ai fini della qualificazione di un rapporto giuridico non deve aversi riguardo tanto al nomen juris speso dalle parti per designarlo, quanto alle caratteristiche da esso effettivamente assunte nella sua concreta attuazione (cfr. di recente C.d.S., V, 18 marzo 2010, n. 1581; più indietro nel tempo v. ad es. V, 10 aprile 2000, n. 2061; 13 giugno 1998, n. 824; 21 dicembre 1994, n. 1549; 29 ottobre 1991, n. 1281). Questo non toglie, però, che l’esistenza, sotto le spoglie degli schemi giuridici indicati nelle delibere dell’Amministrazione, della realtà sostanziale di un rapporto di natura diversa, costituisce pur sempre un quid che abbisogna di dimostrazione da parte di chi vi abbia interesse. Ciò posto, nella fattispecie concreta non risulta l’essenziale requisito dell’esclusività del rapporto, attributo che le deliberazioni in atti non contemplano, né mostrano di avere anche solo indirettamente presupposto. Al contrario, la gran parte delle delibere di incarico rimarca la circostanza che l’interessato figurava titolare di una partita IVA, tanto che in esse è sistematicamente contemplata anche la previsione del pagamento del relativo tributo. L’impegno lavorativo richiesto dall’Amministrazione era, d’altra parte, notevolmente elastico, godendo l’interessato di una marcata autonomia: sicché ad essere sfornito di prova non è solo l’estremo dell’esclusività, ma anche quello della soggezione ad un compiuto orario di servizio. Il ricorrente non era poi soggetto ad alcuna forma di potere disciplinare dell’Amministrazione, potere che non era richiamato dalle delibere di incarico, né si è comunque dimostrato essere mai emerso sul piano dei fatti. Per quanto precede, il Collegio ha concluso che nella specie non si profila nemmeno l’estremo dell’assoggettamento dell’interessato al potere gerarchico e disciplinare dell’Ente appellato.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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