Wednesday 04 September 2013 10:28:11
Normativa Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti
A fronte delle numerose richieste di parere pervenute alla Gazzetta Amministrativa si ritiene utile rappresentare che l'obbligo di pubblicazione delle situazioni patrimoniali dei politici grava esclusivamente sui Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Sul punto si invita alla lettura della delibera della Civit n. 65 (visualizzabile cliccando nella Sezione "Accedi al Provvedimento") nella quale, tra l'altro, si precisa che con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441. Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti. Tenuto conto, inoltre, della formulazione dell’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 che individua quali soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni i “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico”, deve ritenersi che nei Comuni sono assoggettabili agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.
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