Wednesday 31 January 2018 07:32:56
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 19.1.2018
Questa Sezione ha già avuto modo di affrontare la questione oggetto del presente giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 2008 n. 2148; sez. IV, 21 giugno 2007 n. 3411; sez. IV, 7 settembre 2006 n. 5193), pervenendo a conclusioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi e che, pertanto, devono essere ribadite nella presente sede
Oggetto della presente controversia è la spettanza dell'indennità continuativa di missione (introdotta dall' art. 1 della legge n. 1039 del 1950 in favore dei magistrati ordinari promossi alle funzioni direttive superiori e poi estesa dall' art. 13, comma 2, della legge n. 97 del 1979 a tutti i magistrati ordinari trasferiti d'ufficio) in caso di mutamento di sede del magistrato, che comporti l'esercizio, per la prima volta, di nuove funzioni, anche laddove, come appunto accaduto nel caso di specie, esso sia stato disposto a séguito di domanda dell'interessato, di partecipazione, in particolare, ad una apposita procedura concorsuale preceduta da interpello.
Il quadro normativo di riferimento è stato profondamente inciso dall'entrata in vigore dell' art. 1, comma 209, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), il quale così recita: "L' articolo 13 della legge 2 aprile 1979 n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede".
Tale disposizione ha - al di là della sua autoqualificazione - quella portata effettivamente interpretativa, che va riconosciuta alla legge, la quale, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisca il significato normativo ovvero ne privilegi una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra, successiva, che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono, quindi, idonee ad essere modificate separatamente.
Al che consegue l'applicabilità retroattiva della norma interpretativa.
Né può sostenersi che la norma, calandosi su un diverso e consolidato orientamento giurisprudenziale, abbia in realtà natura innovativa.
Il carattere di interpretazione autentica di una legge non presuppone infatti indispensabilmente una preesistente situazione di incertezza o di conflitti interpretativi nell'applicazione della legge stessa: è invece necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le tante, possibili, opzioni interpretative della legge anteriore e che, dunque, stabilisca un significato, che ragionevolmente ad essa possa essere ascritto.
Entro tali limiti, il ricorso allo strumento della interpretazione autentica, pur sopravvenendo in presenza di una diversa giurisprudenza consolidata, non è del resto ex se sospettabile d'illegittimità costituzionale, essendo costituzionalmente garantita la sola irretroattività della legge penale e non essendo peraltro ravvisabili i vizi di irragionevolezza e di disparità di trattamento, dal momento che l'elemento individuato dal legislatore per l'assoggettamento di situazioni diverse ad unica disciplina ("la domanda o la disponibilità o il consenso") appare comunque non irragionevolmente ricondurre sotto lo stesso alveo, quanto alla erogazione dell'indennità di cui si tratta, situazioni, nelle quali tutte le esigenze dell'amministrazione quanto meno coesistono con quelle al cambiamento di sede proprie dell'interessato, il quale comunque ad esso si candida in tutta autonomia con "la domanda o la disponibilità o il consenso", sì da rendere del tutto recessive, secondo la ragionevole formula legislativa, le prime.
Né argomenti contrari alle conclusioni ora esposte possono essere tratti dalla collocazione della disposizione (in “legge finanziaria”), posto che, per un verso, nulla esclude che una norma di interpretazione autentica possa essere contenuta anche in tale tipo di fonte; per altro verso, sono evidenti gli effetti sulla spesa pubblica prodotti dalla norma in esame e che certo non contrastano con la sua finalità di interpretazione autentica di norma previgente.
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