Tuesday 15 January 2013 23:14:09

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

La proposizione dell'appello avverso una sentenza del Tar in un procedimento di natura espropriativa deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, o entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nell'ipotesi di omessa notifica

Consiglio di Stato

Il principio sancito dall'art. 23 bis l. n. 1034 del 1971, secondo il quale, nelle controversie inerenti ai cosiddetti settori sensibili, i termini processuali sono ridotti della metà, salvo quelli previsti per la proposizione del ricorso, deve essere interpretato nel senso che per proposizione del ricorso si intende la mera notificazione del gravame, mentre il termine di deposito, rimanendo escluso dalla previsione di legge, deve essere dimezzato. Pertanto, l' appello notificato oltre i trenta giorni e depositato oltre i quindici giorni dall'ultima notificazione è irricevibile (Consiglio Stato sez. VI 17 ottobre 2006 n. 6192).La proposizione dell'appello avverso una sentenza del Tar in un procedimento di natura espropriativa deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, o entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nell'ipotesi di omessa notifica, in applicazione del meccanismo della dimidiazione dei termini di cui all'art. 23 bis della l. n. 1034/1971 (Consiglio Stato sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5415). Né è invocabile l’errore scusabile, essendo l’istituto della rimessione in termini di carattere eccezionale e quindi di stretta applicazione (Cons. Stato, ad.plenaria, 9 agosto 2012, n.32); l’ignoranza della soggezione al rito abbreviato della controversia del tipo di quella esaminata, anche se incolpevole, non configura in alcun caso una ipotesi di errore scusabile, né possono rilevare le circostanze come addotte dalla parte appellante. I riti speciali, e segnatamente quello di cui all'art. 23- bis , l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (ora art. 119 c.p.a.), sono stabiliti dal legislatore per ragioni d'interesse generale e hanno applicazione oggettiva, sicché al fine della verifica se una determinata controversia rientri nell'ambito di applicazione di un rito speciale o del rito ordinario, sono irrilevanti il comportamento processuale delle parti o del giudice, trattandosi di evenienze che non escludono ex se la doverosa applicazione del rito (ordinario o speciale), effettivamente stabilito dalla legge.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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