Sunday 14 April 2013 14:14:20

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che attengono all'espletamento di un concorso interno per il passaggio da una posizione ad un’altra nell'ambito della stessa area

Consiglio di Stato

La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha individuato i criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie in tema di procedure concorsuali afferenti al rapporto di pubblico impiego privatizzato (Cass., SS.UU.,12 ottobre 2009, n. 21558; 9 settembre 2009, n. 3051; 25 novembre 2008, n. 28058; 29 novembre 2006, n. 25277). Essa ha in particolare chiarito, con riferimento all'area di giurisdizione assegnata al giudice amministrativo dall'art. 63, quarto comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che la nozione di assunzione va riferita non solo all'immissione per la prima volta in impiego, ma anche a tutti quei casi in cui, in esito a procedura selettiva e di valutazione comparativa, debba attribuirsi una nuova qualifica cui si colleghi una diversa posizione di status nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente. Tale conclusione viene ad armonizzarsi con l'indirizzo segnato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che - in un ordinamento del pubblico impiego articolato per qualifiche funzionali, e non più in carriere, a loro volta comprendenti più qualifiche - postula, nel quadro dei principi dettati dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, la necessità del previo esperimento del concorso, aperto anche a soggetti esterni, per il conferimento di posti di qualifica, di livello o di fascia funzionale superiore, venendosi ad integrare una vera e propria forma di reclutamento, con modifica della posizione di status e novazione del rapporto di impiego (ex multis Corte costituzionale, 29 maggio 2002, n. 218; 4 gennaio 1999, n. 1; 30 ottobre 1997, n. 320). È stata pertanto riconosciuta: a) la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di dipendenti interni ammessi alla procedura selettiva; in tal caso, infatti, la circostanza che non si tratti di passaggio ad un'area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora la giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura del concorso all'esterno; d) giurisdizione ordinaria nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale. Conforme è la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che declina la giurisdizione ordinaria per le controversie che attengono all'espletamento di un concorso interno per il passaggio da una posizione ad un’altra nell'ambito della stessa area (cfr. ex multis Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2010, n. 8920; 13 maggio 2008, n. 2231; 22 agosto 2007, n. 4479). Deve osservarsi che l'accorpamento in un'unica area professionale di diverse qualifiche, anche con differenziazione delle posizioni economiche, assegna ad esse una configurazione unitaria e compiti omogenei, ancorché graduati per il livello, tipo di impegno ed affinamento professionale. All'esito del concorso non segue quindi il mutamento della posizione di inquadramento, che resta sempre collegata alla stessa area professionale, ma il conferimento di una diversa posizione in relazione al contenuto dei compiti assegnati. Si versa, allora, a fronte di un'attività dell'Amministrazione di gestione del rapporto di lavoro secondo le regole del C.C.N.L.. in un quadro ordinamentale teso a valorizzare l'esperienza professionale acquisita, senza mutare l'area di inquadramento.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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