Saturday 04 May 2013 14:04:49
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
Gli artt. 19 e seguenti del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), disciplinano le modalità e i criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali. L’art. 63, primo comma, dello stesso decreto stabilisce che «sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni», incluse, tra l’altro, quelle relativa al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali. Il quarto comma dello stesso art. 63 dispone, tra l’altro, che «restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». Nella fattispecie in esame, l’Azienda ospedaliera ha indetto una procedura di selezione per il conferimento di un incarico di struttura semplice dipartimentale. La giurisdizione in relazione ad essa, alla luce del chiaro disposto normativo, spetta al giudice civile. Su un piano generale, l’ambito di applicazione del sopra richiamato art. 63 – che esplicitamente attribuisce al giudice civile le controversie sull’impiego ‘privatizzato’– non possono essere revocate in dubbio in ragione: i) della natura concorsuale della procedura e ii) della natura universitaria del rapporto di servizio. In relazione al primo aspetto, la procedura in esame non ha natura concorsuale in quanto non si effettua «una valutazione comparativa tra candidati» e non si «redige una graduatoria di merito» ma si «esprime esclusivamente un giudizio di idoneità». L’incarico «viene conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, volta alla ricerca, non del migliore in senso assoluto, ma del migliore anche in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all’incarico da ricoprire, senza che la legge indichi i criteri da seguire, scelta riconducibile alla capacità di diritto privato dell’amministrazione» (Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2012, n. 5946; id, 7 luglio 2010, n. 3009). In relazione al secondo aspetto, la controversia non attiene, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, al rapporto di impiego dei professori universitari, ma al conferimento di un incarico dirigenziale per lo svolgimento di funzioni di direzione in ambito assistenziale. Su un piano specifico non rileva: i) l’esistenza di un precedente obbligo di conferimento di un incarico previsto dalla convenzione del 1999; ii) l’asserita illegittimità della procedura stessa perché non consentirebbe la partecipazione dell’appellante e sarebbe stata svolta in violazione delle modalità sopra indicate. In relazione al primo aspetto, non rientra nella giurisdizione di questo Consiglio valutare il contenuto dell’obbligo convenzionale assunto al fine di annullare la procedura di selezione. La convenzione del 1999 non ha individuato, con specificità, il posto che viene in rilievo in questa sede. Se l’obbligo assunto avesse avuto un contenuto puntuale, si sarebbe potuta realizzare una sorta di “caducazione automatica” della successiva procedura selettiva. La genericità del dovere di assegnazione di un posto di responsabilità, letta congiuntamente alla specificità dell’incarico da assegnare e al tempo trascorso, non consente lo svolgimento del sindacato giurisdizione richiesto. In definitiva, non sarebbe possibile annullare la procedura di selezione senza incidere sull’esercizio di poteri privati il cui sindacato rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. In relazione al secondo aspetto, compete, anche in questo caso, al giudice ordinario stabilire se le modalità di selezione e i criteri stabiliti sono contrari alla normativa di disciplina della materia e ai principi generali che presiedono al sindacato sui poteri datoriali. In definitiva, la unitarietà della vicenda controversa e la stretta correlazione, più volte posta in evidenza nell’atto di appello, tra l’attuazione dell’obbligo del 1999 e la legittimità della procedura di selezione, impone che la stessa sia conosciuta, nella sua complessità, dal giudice ordinario.
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