Tuesday 18 April 2017 14:30:26
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione della sentenza della Corte di Cassazione Sez. V Penale pubblicata in data 7.4.2017
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che al soggetto autore di una falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà siano effettivamente applicabili le sanzioni previste dall'art. 483 cod. pen.: ciò, ad esempio, laddove vengano rese false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 al fine di partecipare a una gara di appalto (Cass., Sez. V, n. 20570 del 10/05/2006, Esposito), oppure si affermi in difformità dal vero di aver completato opere edilizie entro i termini utili per la concessione in sanatoria (Cass., Sez. V, n. 21209 del 25/05/2006, Bartolazzi), ovvero ancora si dichiari falsamente di non avere mai riportato condanne penali con atto allegato ad un'istanza di iscrizione nel registro dei praticanti geometri (Cass., Sez. V, n. 48681 del 06/06/2014, Sola). Occorre, quale presupposto per l'applicazione della norma de qua, che la dichiarazione sostitutiva sia destinata a provare la verità dei fatti oggetto di rappresentazione al pubblico ufficiale, vale a dire che esista l'obbligo del privato di attestare il vero in base a disposizioni di legge che ricolleghino «specifici effetti all'atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente» (v. Cass., Sez. V, n. 18279 del 02/04/2014, Scalici, nonché Cass., Sez. V, n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese, dove la configurabilità del delitto è stata esclusa in casi dove le false dichiarazioni erano state rese ad un curatore fallimentare, sull'avvenuta distruzione di documentazione contabile e societaria, e ad un notaio, sul precedente acquisto a titolo di usucapione di un bene oggetto di successiva vendita) ...Questa Corte, al riguardo, ha già messo in evidenza che le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere "recepite" quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell'atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. [...]. Della ricorrenza del requisito in parola non hanno dubitato nemmeno le Sezioni Unite le quali, in una fattispecie in tutto analoga (presentazione di dichiarazione di privato circa il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara d'appalto), hanno confermato la sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (Cass., Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi). Ad avviso della consolidata giurisprudenza, in conclusione, la dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrate anche l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 483 cod. pen. (dichiarazione "in atto pubblico") ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi "trasfusa" in un atto pubblico. Viceversa e specularmente si è escluso, ad esempio, che integri il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta del privato che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l'ultimazione dei lavori di un fabbricato, quando tale dichiarazione non sia destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, come verificatosi nella ipotesi di dichiarazione finalizzata ad ottenere il rilascio del certificato di abitabilità» (Cass., Sez. V, n. 2978/2010 del 26/11/2009, Urso). Nella motivazione della pronuncia appena richiamata si legge altresì che non risulta sostenibile l'assunto secondo cui il requisito dato dalla necessità che il falso ideologico sia commesso dal privato "in atto pubblico" non sarebbe integrato dalla verifica che la falsa dichiarazione sia, in alternativa, "destinata ad essere trasfusa in atto pubblico", stante la diversità ontologica dei due concetti e l'esistenza - nel corpo dell'art. 495 cod. pen. - di una autonoma sanzione per l'ipotesi di "destinazione della dichiarazione ad essere riprodotta in atto pubblico". A tali osservazioni la sentenza Urso ribatte che «la ipotesi del falso ideologico commesso dal privato ai sensi dell'art.483 cod. pen. deve ritenersi integrata in tutti i suoi requisiti anche ulteriori per il combinato rilievo che l'atto si intende [...] ricevuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni con la stessa attitudine a produrre gli effetti giuridici connessi alla dichiarazione dalla norma specifica che gli attribuisce l'obbligo di affermare il vero. Come già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti) "oggetto della tutela penale in relazione al reato di cui all'art. 483 cod. pen. è l'interesse di garantire il bene giuridico della pubblica fede in quanto si attiene alla pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta per suo fatto e di sua scienza il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il dichiarante. Talché, è palese che il reato postula che il dichiarante abbia il dovere giuridico di esporre la verità" [...]. La situazione non è sostanzialmente mutata, ad avviso del Collegio, a seguito dell'abrogazione della legge n. 15 del 1968, attuata in via generale, da ultimo, dal d.lgs. n. 445 del 2000, art. 77, in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, in quanto, come sopra precisato, quel che rileva, ai fini della sussistenza del delitto in questione, è la destinazione e lo scopo della falsa dichiarazione del privato e gli effetti di essa sul piano giuridico, che impongono una particolare tutela. Quanto alla particolare menzione, contenuta nell'art. 495 cod. pen. [...], è appena il caso di ricordare come si tratti di un inciso che reca un contributo assai opinabile alla tesi che qui si esclude. Infatti quell'inciso è stato eliminato dal legislatore nel testo vigente dell'art. 495 cod. pen., (come modificato con d.l. n. 92 del 2008), assieme alla menzione, separata, della dichiarazione "in atto pubblico", senza peraltro che tale modifica abbia impedito alla giurisprudenza di sostenere, pur in presenza del nuovo lessico normativo, che la condotta di "attestazione falsa", nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, continua a incriminare tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle». La linea interpretativa ora illustrata, in chiara antitesi rispetto alle tesi sostenute nella sentenza oggetto di ricorso, risulta ribadita anche in pronunce successive (v. Cass., Sez. V, n. 42524 del 12/07/2012, Picone). Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
Corte di Cassazione
Penale Sent. Sez. 5
Num. 17774 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANORelatore: MICHELI PAOLO
Data Udienza: 22/11/2016 pubblicata il 7.4.2017
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Palermo, emessa in data 29/02/2016 all'esito del processo celebrato nei confronti di *
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito, per l'imputata non ricorrente, l'Avv. Anna Castagna, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.g. territoriale
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa ex art. 459, comma 3, cod. proc. pen. all'esito di una richiesta di decreto penale di condanna avanzata nei confronti di Rosalia Ingrassia. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputata avrebbe attestato il falso in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata all'Amministrazione comunale del capoluogo siciliano il 15/04/2010, ivi rappresentando che Salvatore e Maria Cavarretta (componenti del suo nucleo familiare) erano stati disoccupati nell'anno 2009. Il Gip, pur dando atto di un «consolidato contrario orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione», ha ritenuto che la falsità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva resa ad un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 non possa integrare gli estremi del reato di cui all'art. 483 cod. pen.; il percorso argonnentativo adottato dal giudicante è il seguente: la previsione sanzionatoria si ricava dall'art. 76, comma 1, del citato d.P.R., dove si legge che "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente decreto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"; la norma contemplata nella parte speciale del codice penale richiede che la dichiarazione sia resa ad un pubblico ufficiale ed in un atto pubblico (requisiti da considerare distinti ed entrambi ricorrenti), oltre che destinata a provare la verità di quanto attestato; quello di "atto pubblico" altro non è che un elemento normativo della fattispecie criminosa de qua, dove tale nozione è espressamente richiamata (a differenza dalle ipotesi sanzionate dagli artt. 476 e 479 cod. pen., in cui viene in rilievo il più ampio concetto di atto formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni); la tipologia di dichiarazione di cui al caso in esame proviene da un privato, e pur intervenendo dinanzi ad un pubblico ufficiale non può intendersi (contrariamente a quanto si ritiene secondo l'orientamento prevalente) atto pubblico per il solo rilievo che la relativa sottoscrizione debba essere autenticata, né che essa sia comunque destinata ad essere trasfusa o riprodotta in un atto pubblico. Il P.g. ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi della motivazione della sentenza impugnata, facendo osservare che il testo del citato art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 non contempla soltanto la previsione sanzionatoria del comma 1, ma anche quella secondo cui "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 [...] sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" (comma 3). Ne deriva, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, che il rinvio operato dal legislatore alle disposizioni codicistiche o della normativa speciale non necessita di un adattamento della fattispecie concreta a quelle già dettate, essendo piuttosto finalizzato alla sola determinazione della sanzione applicabile. Ad avviso del Pubblico Ministero, emerge così «la natura squisitamente pubblicistica, che rende pertanto "pubblico" l'atto, costituito dalla falsa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà [...], resa dall'imputata al Comune di Palermo ed attestante, contrariamente al vero, al pubblico ufficiale - ai sensi del terzo comma dell'art. 76 citato - la mancata prestazione per l'anno 2009 di attività lavorativa da parte dei congiunti [...]; ciò all'evidente scopo di poter fruire delle risorse immobiliari a fini abitativi, disponibili da parte dell'ente pubblico [...]. Peraltro, senza necessitare del requisito dell'atto pubblico, ricorrerebbe nel caso in esame - ed andava contestata - la più grave fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. vigente, posto che la "disoccupazione" rappresenta non (solo) un mero fatto, ma uno "stato" del soggetto nella più ampia accezione, ovvero una qualità giuridicamente rilevante sotto vari profili». La norma di cui all'art. 76, come interpretata dal Gip del Tribunale di Palermo, si presterebbe financo a censure di illegittimità costituzionale, comportando la violazione dei principi di tassatività e sufficiente determinatezza delle fattispecie di rilievo penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso appare fondato. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte affermato - in casi analoghi a quello oggi sub judice - che al soggetto autore di una falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà siano effettivamente applicabili le sanzioni previste dall'art. 483 cod. pen.: ciò, ad esempio, laddove vengano rese false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 al fine di partecipare a una gara di appalto (Cass., Sez. V, n. 20570 del 10/05/2006, Esposito), oppure si affermi in difformità dal vero di aver completato opere edilizie entro i termini utili per la concessione in sanatoria (Cass., Sez. V, n. 21209 del 25/05/2006, Bartolazzi), ovvero ancora si dichiari falsamente di non avere mai riportato condanne penali con atto allegato ad un'istanza di iscrizione nel registro dei praticanti geometri (Cass., Sez. V, n. 48681 del 06/06/2014, Sola). Occorre, quale presupposto per l'applicazione della norma de qua, che la dichiarazione sostitutiva sia destinata a provare la verità dei fatti oggetto di rappresentazione al pubblico ufficiale, vale a dire che esista l'obbligo del privato di attestare il vero in base a disposizioni di legge che ricolleghino «specifici effetti all'atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente» (v. Cass., Sez. V, n. 18279 del 02/04/2014, Scalici, nonché Cass., Sez. V, n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese, dove la configurabilità del delitto è stata esclusa in casi dove le false dichiarazioni erano state rese ad un curatore fallimentare, sull'avvenuta distruzione di documentazione contabile e societaria, e ad un notaio, sul precedente acquisto a titolo di usucapione di un bene oggetto di successiva vendita). Il menzionato presupposto ricorre, all'evidenza, anche nell'odierna fattispecie concreta, visto che le indicazioni della Ingrassia sullo status di disoccupati da riconoscere ad alcuni componenti del suo nucleo familiare valevano ad incidere sulla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 1.2 L'approccio interpretativo fatto proprio dal Gip del Tribunale di Palermo, del resto, risulta chiaramente smentito fino dal 2010, quando si è affermato che argomentazioni come quelle oggi ribadite dal giudice di merito portano «ad un risultato ermeneutico da ritenere frutto di errata applicazione dell'art. 483 cod. pen. Invero, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata dal privato a corredo della istanza amministrativa, sia tale da integrare il requisito della "attestazione in atto pubblico", come previsto dall'art. 483 cod. pen., non può essere posto in dubbio. Questa Corte, al riguardo, ha già messo in evidenza che le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere "recepite" quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell'atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. [...]. Della ricorrenza del requisito in parola non hanno dubitato nemmeno le Sezioni Unite le quali, in una fattispecie in tutto analoga (presentazione di dichiarazione di privato circa il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara d'appalto), hanno confermato la sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (Cass., Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi).
Ad avviso della consolidata giurisprudenza, in conclusione, la dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrate anche l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 483 cod. pen. (dichiarazione "in atto pubblico") ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi "trasfusa" in un atto pubblico Li. Viceversa e specularmente si è escluso, ad esempio, che integri il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta del privato che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l'ultimazione dei lavori di un fabbricato, quando tale dichiarazione non sia destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, come verificatosi nella ipotesi di dichiarazione finalizzata ad ottenere il rilascio del certificato di abitabilità» (Cass., Sez. V, n. 2978/2010 del 26/11/2009, Urso). Nella motivazione della pronuncia appena richiamata si legge altresì che non risulta sostenibile l'assunto secondo cui il requisito dato dalla necessità che il falso ideologico sia commesso dal privato "in atto pubblico" non sarebbe integrato dalla verifica che la falsa dichiarazione sia, in alternativa, "destinata ad essere trasfusa in atto pubblico", stante la diversità ontologica dei due concetti e l'esistenza - nel corpo dell'art. 495 cod. pen. - di una autonoma sanzione per l'ipotesi di "destinazione della dichiarazione ad essere riprodotta in atto pubblico". A tali osservazioni la sentenza Urso ribatte che «la ipotesi del falso ideologico commesso dal privato ai sensi dell'art.483 cod. pen. deve ritenersi integrata in tutti i suoi requisiti anche ulteriori per il combinato rilievo che l'atto si intende [...] ricevuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni con la stessa attitudine a produrre gli effetti giuridici connessi alla dichiarazione dalla norma specifica che gli attribuisce l'obbligo di affermare il vero. Come già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti) "oggetto della tutela penale in relazione al reato di cui all'art. 483 cod. pen. è l'interesse di garantire il bene giuridico della pubblica fede in quanto si attiene alla pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta per suo fatto e di sua scienza il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il dichiarante. Talché, è palese che il reato postula che il dichiarante abbia il dovere giuridico di esporre la verità" [...]. La situazione non è sostanzialmente mutata, ad avviso del Collegio, a seguito dell'abrogazione della legge n. 15 del 1968, attuata in via generale, da ultimo, dal d.lgs. n. 445 del 2000, art. 77, in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, in quanto, come sopra precisato, quel che rileva, ai fini della sussistenza del delitto in questione, è la destinazione e lo scopo della falsa dichiarazione del privato e gli effetti di essa sul piano giuridico, che impongono una particolare tutela. Quanto alla particolare menzione, contenuta nell'art. 495 cod. pen. [...], è appena il caso di ricordare come si tratti di un inciso che reca un contributo assai opinabile alla tesi che qui si esclude. Infatti quell'inciso è stato eliminato dal legislatore nel testo vigente dell'art. 495 cod. pen., (come modificato con d.l. n. 92 del 2008), assieme alla menzione, separata, della dichiarazione "in atto pubblico", senza peraltro che tale modifica abbia impedito alla giurisprudenza di sostenere, pur in presenza del nuovo lessico normativo, che la condotta di "attestazione falsa", nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, continua a incriminare tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle». La linea interpretativa ora illustrata, in chiara antitesi rispetto alle tesi sostenute nella sentenza oggetto di ricorso, risulta ribadita anche in pronunce successive (v. Cass., Sez. V, n. 42524 del 12/07/2012, Picone). 2. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Così deciso il 22/11/2016
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