Tuesday 08 March 2022 12:22:52
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio dì Stato Sez. II del 8.3.2022
Con la sentenza depositata in data 8 marzo 2022 il Collegio rammenta la distinzione tra atti “meramente confermativi” e atti “di conferma in senso proprio”, per come ancora di recente declinata da questo Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2021, n. 8590). I primi, dunque, sono quegli atti che, a differenza degli atti “di conferma”, si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. “provvedimenti di secondo grado”, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6606; id. 8 novembre 2019, n. 7655; 17 gennaio 2019, n. 432; sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7230; id., 8 giugno 2018, n. 3493; sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341; id., 27 gennaio 2017, n. 357; 12 ottobre 2016, n. 4214; 29 febbraio 2016, n. 812; sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5301). In pratica, l’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (v. ancora Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2018, n. 3867); esso si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo.
Di contro, l’atto di conferma in senso proprio è quello adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e pertanto caratterizzato anche da una nuova motivazione (Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2020, n. 4525; 30 giugno 2017, n. 3207; id., sez. II, 24 giugno 2020, n. 4054; sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4214; id. 29 febbraio 2016, n. 812; 12 febbraio 2015, n. 758; 14 aprile 2014, n. 1805). In particolare, non può considerarsi “meramente confermativo” di altro provvedimento l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata, può condurre a un atto “propriamente confermativo”, in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2021, n. 3579).
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