Thursday 19 November 2020 12:46:43
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 19.11.2020
“In via generale, la scelta di acquisire l’area spetta all’Amministrazione che è tenuta ad esprimersi, nell'ipotesi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dallo stesso art. 42 bis, commi 1 e 2 del TU sugli espropri, non sull'alternativa fra l'acquisizione autoritativa e la concreta restituzione del bene, ma quella tra l’acquisizione e la non acquisizione, atteso che la concreta restituzione rappresenta un obbligo conseguente alla determinazione di non acquisire e non costituisce, né può costituire, espressione di una specifica volontà provvedimentale dell'autorità, la quale, nell'adempiere gli obblighi di diritto comune, opera alla stregua di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento e non agisce iure auctoritatis.
In sostanza, l’art. 42 bis richiede necessariamente che sia l'autorità amministrativa ad acquisire un bene immobile utilizzato per fini pubblici, ma detenuto sine titulo, con un atto discrezionale, il quale – se ha un contenuto negativo sull’esercizio del potere di acquisizione – comporta la conseguente applicabilità degli ordinari rimedi di tutela, compreso quello restitutorio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 gennaio 2020, n. 2; Sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2031)
Lo scopo del procedimento ablatorio di cui alla stessa disposizione non è dunque quello di sanare sic et simpliciter un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione pubblica o dal suo concessionario, ma quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di preminenti esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata sine titulo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2031). E non può che essere la stessa Amministrazione a valutare i presupposti previsti dal citato art. 42 bis e cioè che una autorità utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico e tale bene sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 753).
D’altra parte, anche l’aspetto eminentemente restitutorio non può far capo alla società appellante, posto che sulla particella interessata sono state realizzate opere viarie ormai ricomprese nell’ambito della viabilità generale e pubblica e dunque soggette ai medesimi principi sopra indicati.
Quanto ai profili relativi al valore venale del bene, va evidenziato che - se l’Amministrazione all’esito del procedimento disporrà l’acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42 bis del TU sugli espropri - in quella sede verranno assunte le valutazioni sui criteri relativi all’indennizzo calcolato sullo stesso valore venale. Di conseguenza, le controversie in merito saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (in unico grado presso la Corte di Appello), al quale andrà dunque rimessa qualunque ulteriore valutazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2019, n. 6074).
In ogni caso, tale acquisizione si pone in alternativa al rilascio del bene ed al relativo risarcimento del danno e – se effettivamente disposta - determina l’obbligo per l’Amministrazione di corrispondere l'indennizzo di cui al comma 1 dell’art. 42 bis, nonché il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima decorrente dall'immissione in possesso sino alla data in cui cessa la situazione contra ius (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 1270)“ (…)
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