Sunday 03 August 2014 12:13:13

Normativa  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Punti di accesso alla rete postale: l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni modifica i criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della Delibera Agcom n. 342/14/CONS del 31.7.2014

La problematica della chiusura degli Uffici Postali e' stata più volte attenzionata da ultimo anche dal Consiglio di Stato che a maggio aveva esortato l'Agcom a dettare dei criteri aggiornati di individuazione dei punti di accesso, nell’esercizio dei suoi poteri regolatori (cui si aggiungono quelli di controllo, di vigilanza e sanzionatori), cui "Poste dovrà attenersi, stabilendone la congruità anche in ragione della natura delle aree geografiche interessate e della disponibilità di servizi alternativi validamente fruibili dalla popolazione, specie da quella più anziana e con minori possibilità di movimento".(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=2d4e9f8c-ed5f-11e3-bc49-5b005dcc639c). (http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/giugno/1402392396357.html) L'Agcom non si è fatta attendere ed a distanza di due mesi ha adottato la delibera n. 342/14/CONS con la quale sono stati modificati i criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane. All'Articolo 2 rubricato "Comuni rurali e montani" viene introdotto il divieto di chiusura di uffici postali situati in Comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei Comuni montani. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del divieto i Comuni nei quali siano presenti più di due uffici postali ed il rapporto abitanti per ufficio postale sia inferiore a 800. Il comma 3 precisa altresì che sono “Comuni rurali”, i Comuni con densità abitativa inferiore a 150 ab/km2, secondo i più recenti dati demografici ISTAT, mentre vengono definiti “Comuni montani” i Comuni contrassegnati come totalmente montani nel più recente elenco di Comuni Italiani pubblicato dall'ISTAT. Anche per le "Isole minori" l'art. 3 introduce il divieto di chiusura di uffici postali che sono presidio unico nelle isole minori. Per “isole minori” si intendono le isole, escluse Sicilia e Sardegna, in cui risiedono in maniera permanente almeno 50 abitanti, secondo i più recenti dati demografici ISTAT. Inoltre l'Articolo 4 "Uffici presidio unico di Comune" stabilisce che gli uffici postali presidio unico di Comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti, ove sia presente entro 3 km un ufficio limitrofo aperto almeno tre giorni a settimana, osservano un'apertura al pubblico non inferiore a due giorni e dodici ore settimanali, garantendo un coordinamento con gli orari di apertura del suddetto ufficio limitrofo, in modo da assicurare la più ampia accessibilità del servizio. L'Articolo 5 poi disciplina la Comunicazione nei confronti degli Enti locali precisando che "gli interventi di chiusura e di rimodulazione oraria degli uffici postali devono essere comunicati da Poste Italiane ai Sindaci dei Comuni interessati, ovvero alla competente articolazione decentrata dell'Amministrazione comunale, con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima della data prevista di attuazione dell'intervento" Con cadenza annuale poi Poste Italiane dovrà trasmette all'Autorità un'informativa sugli interventi di chiusura e rimodulazione oraria di uffici postali, pianificati ai sensi dell'art. 2, comma 6 del Contratto di programma, effettivamente attuati nell'anno di riferimento, dando evidenza del contenimento dei costi risultante dall'attuazione degli interventi e specificando le tempistiche di preavviso seguite nei confronti delle Autorità locali nonché gli esiti del confronto con le stesse. Tempo 60 giorni a Poste dalla notificazione della delibera per trasmettere all'Autorità il piano di razionalizzazione degli uffici postali che non garantiscono condizioni di equilibrio economico relativo all'anno in corso. Ai sensi della normativa vigente, il mancato rispetto da parte di Poste Italiane delle disposizioni contenute nella delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999 ovvero "con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni". Per scaricare la delibera cliccare su " Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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