Monday 10 November 2014 15:06:27
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014
Secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa (Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789; Sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606; Sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3850, 30 luglio 2013, n. 4015, 27 novembre 2012, n. 4858, e 31 maggio 2012, n. 3276). Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento in esame, essendo lo stesso fondato su un equilibrato contemperamento tra la necessità di assicurare il rispetto del principio di imparzialità dell’attività amministrativa e le altrettanto rilevanti esigenze di certezza, stabilità e buon andamento dell’amministrazione. Queste ultime verrebbero infatti eccessivamente sacrificate se fosse sufficiente ad invalidare gli atti di procedure concorsuali la sola esistenza di rapporti di conoscenza del tipo di quelli presi in esame (in senso negativo) nei precedenti sopra richiamate, in quanto essi possono al più fondare l’iniziativa del commissario di astenersi, mentre un concreto sospetto di non imparziale selezione dei concorrenti è ragionevolmente ravvisabile solo se accompagnato da ulteriori e più specifici elementi tali da evidenziare il rischio di ‘inquinamento’ del giudizio valutativo. Del pari, questa Sezione ha statuito che il concetto di “esperto”, al quale fanno riferimento diverse disposizioni ai fini della composizioni delle commissioni di concorso (nel caso di specie il regolamento di disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di Bari), implica il possesso di un titolo di studio corrispondente alle materie oggetto delle prove concorsuali ed un’attività professionale che dimostri la competenza specifica dell’esaminatore del concorso in queste, essendo quindi necessario e sufficiente che il membro abbia acquisito una approfondita conoscenza delle materie sulla base delle quali dovrà svolgersi la valutazione della capacità dei concorrenti, alternativamente mediante un’attività professionale accademica o di servizio (Sez. V, 4 agosto 2014, n. 4162). Per contro, l’obbligo per l’amministrazione di nominare commissari “esperti” non può spingersi fino a richiedere che questi siano in possesso di titoli culturali, accademici o pubblicazioni scientifiche sulla materia oggetto di selezione, essendo sufficiente una competenza specifica ed idonea a valutare i candidati, da apprezzare nel caso concreto (così la sentenza n. 574 del 30 gennaio 2013 di questa Sezione). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2005, proposto dal Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Basile e Renato Verna, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, viale delle Milizie, n. 2;
contro
Il signor*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il signor Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – Bari, Sez. II, n. 5244/2004, resa tra le parti, concernente un concorso interno per titoli e prova professionalizzante a 12 posti di istruttore direttivo di polizia municipale del Comune di Bari;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l’avvocato Ciociola, su delega dell’avvocato Basile, e l’avvocato Dodaro, su delega dell’avvocato Paccione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR Puglia – sede di Bari ha in parte accolto il ricorso n. 115 del 2001, proposto dal sig*, ed ha conseguentemente annullato gli atti del concorso interno a 12 posti di istruttore direttivo di polizia municipale (cat. D, ex. VII qualifica funzionale), indetto con delibera di giunta municipale n. 537 del 18 marzo 1998.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la commissione di concorso sarebbe stata illegittimamente formata, mediante la nomina di due dirigenti della polizia municipale di Bari, che non sarebbero risultati in possesso dei titoli culturali necessari per potere essere qualificati <<esperti nelle materie oggetto del concorso>>, ai sensi del regolamento di disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di Bari, ed inoltre perché non sarebbero risultati in grado di assicurare la necessaria imparzialità, a causa della partecipazione al concorso di soggetti posti alle loro dipendenze.
Quindi, nell’annullare gli atti della procedura a partire dalla nomina della commissione, il TAR ha nondimeno limitato tale statuizione demolitoria <<nei limiti dell’interesse del ricorrente>>, senza cioè incidere sulla posizione dei vincitori della selezione, risultati in numero inferiore ai posti messi a concorso.
2. Il Comune di Bari ha proposto appello, al quale resiste il sig. Noviello.
3. Delibando favorevolmente la fondatezza della impugnazione in esame, con ordinanza n. 526 del 22 febbraio 2005 la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza.
4. La causa è passata in decisione all’udienza dell’8 ottobre 2014.
DIRITTO
1. L’appello del Comune di Bari deve essere accolto, non essendo fondata nessuna delle censure formulate dal sig. Noviello nei confronti degli atti che hanno disposto la composizione della commissione di concorso.
2. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa (Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789; Sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606; Sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3850, 30 luglio 2013, n. 4015, 27 novembre 2012, n. 4858, e 31 maggio 2012, n. 3276).
Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento in esame, essendo lo stesso fondato su un equilibrato contemperamento tra la necessità di assicurare il rispetto del principio di imparzialità dell’attività amministrativa e le altrettanto rilevanti esigenze di certezza, stabilità e buon andamento dell’amministrazione.
Queste ultime verrebbero infatti eccessivamente sacrificate se fosse sufficiente ad invalidare gli atti di procedure concorsuali la sola esistenza di rapporti di conoscenza del tipo di quelli presi in esame (in senso negativo) nei precedenti sopra richiamate, in quanto essi possono al più fondare l’iniziativa del commissario di astenersi, mentre un concreto sospetto di non imparziale selezione dei concorrenti è ragionevolmente ravvisabile solo se accompagnato da ulteriori e più specifici elementi tali da evidenziare il rischio di ‘inquinamento’ del giudizio valutativo.
3. Del pari, questa Sezione ha statuito che il concetto di “esperto”, al quale fanno riferimento diverse disposizioni ai fini della composizioni delle commissioni di concorso (nel caso di specie il regolamento di disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di Bari), implica il possesso di un titolo di studio corrispondente alle materie oggetto delle prove concorsuali ed un’attività professionale che dimostri la competenza specifica dell’esaminatore del concorso in queste, essendo quindi necessario e sufficiente che il membro abbia acquisito una approfondita conoscenza delle materie sulla base delle quali dovrà svolgersi la valutazione della capacità dei concorrenti, alternativamente mediante un’attività professionale accademica o di servizio (Sez. V, 4 agosto 2014, n. 4162). Per contro, l’obbligo per l’amministrazione di nominare commissari “esperti” non può spingersi fino a richiedere che questi siano in possesso di titoli culturali, accademici o pubblicazioni scientifiche sulla materia oggetto di selezione, essendo sufficiente una competenza specifica ed idonea a valutare i candidati, da apprezzare nel caso concreto (così la sentenza n. 574 del 30 gennaio 2013 di questa Sezione).
4. In considerazione dei principi giurisprudenziali richiamati, risulta errata l’appellata sentenza del TAR (pur se emessa prima della pubblicazione delle sentenze sopra richiamate), la quale – in assenza di ragioni formali o sostanziali – ha ritenuto che la commissione sarebbe stata formata in violazione del dovere di imparzialità amministrativa, mediante la nomina quale componenti di due funzionari di polizia municipale, poi nominati dirigenti (i signori Giuseppe Cucurachi e Giovanni Ianni), ed all’epoca della selezione in possesso di una qualifica superiore a quella posta a concorso, oltre che superiori del controinteressato Vito Bomabacigno, o dei quali era <<interlocutore stabile>> (così in sentenza) l’altro controinteressato Giuseppe Lacriola, quale esponente sindacale del corpo di polizia municipale.
Nella specie, del tutto ragionevolmente l’atto di nomina della commissione ha qualificato come esperti i due componenti sopra indicati, che hanno svolto la loro attività lavorativa proprio occupandosi delle materie risultate oggetto del concorso.
5. Per quanto concerne invece la qualificazione di esperto, deve sottolinearsi che la prova professionalizzante del concorso in contestazione è consistita nello svolgimento di un elaborato sulla seguente traccia: <<nozioni di ordinamento degli enti locali; regolamenti comunali di edilizia o polizia urbana, o di igiene o di polizia annonaria e amministrativa o legge regionale sulla polizia municipale>>.
Si tratta dunque su un argomento sul quale i membri della commissione dovevano essere ritenuti certamente esperti - come richiesto, senza ulteriori specificazioni, dal regolamento comunale sugli accessi agli impieghi sopra citato – proprio in ragione del servizio da loro svolto nella polizia municipale.
6. Pertanto, in accoglimento dell’appello del Comune, la sentenza di primo grado deve essere riformata, dovendo essere respinta l’impugnativa di primo grado del sig. * (ricorso iscritto al n. di r.g. 115/2001). Le spese del doppio grado di giudizio possono tuttavia essere integralmente compensate, in ragione della sussistenza di giusti motivi e dell’altalenante esito dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 343 del 2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado del sig. Domenico Noviello (n. di r.g. 115/2001).
Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti in causa.
Dispone che l’appellato rimborsi al Comune di Bari l’importo complessivamente versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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