Thursday 18 November 2021 10:19:40

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Tassa di soggiorno: scatta sempre per l’albergatore il reato di peculato in caso di omesso versamento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. I sentenza del 17.11.2021

 

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza pubblicata in data 17 novembre 202 (udienza 9.9.2021, Pres. Boni M.- relatore Santalucia G.) ha rigettato il ricorso proposto da un albergatore avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha rigettato l'istanza di revoca della sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 314 * del codice penale che punisce il reato di peculato per non aver versato, nella qualità di titolare di una struttura recettizia e dunque di incaricato di un pubblico servizio, gli importi versati dai clienti a titolo di tassa di soggiorno.

In particolare, l’art. 180, comma 3, d. I. n. 34 del 2020 convertito con legge 77/2020 che ha previsto l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta e del contributo di soggiorno, non ha comportato l'abolitio criminis della fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen., dato che non si tratta di elemento integrativo della norma penale, non modificando la nozione astratta di incaricato di pubblico servizio, ma di disposizione normativa che ha eliminato le condizioni che consentivano di qualificare il singolo albergatore.

Da qui la conclusione che il fatto per il quale è stata applicata la pena concordata non ha perso rilievo penale.

Di diverso avviso l’albergatore secondo il quale, a seguito della modifica normativa di cui alla legge anzidetta n. 77/2020, non si può più realizzare alcuna condotta di peculato perché il denaro sarebbe, ab origine, di pertinenza della pubblica amministrazione. L'omesso o ritardato pagamento integrerebbe dunque secondo l’interpretazione fornita dall’albergatore esclusivamente l'inadempimento di un obbligo nei confronti dell'ente riscossore, punibile come illecito amministrativo.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso affermando che “La giurisprudenza di legittimità ha già affrontato la questione dell'incidenza della normativa sopravvenuta - art. 180, comma 3, d. I. n. 34 del 2020, conv. con modif. con legge n. 77 del 2020 - sulla fattispecie di peculato e ha stabilito il principio secondo cui "in tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche ..., atteso che la novella non ha comportato una parziale abolitio criminis, essendosi limitata a far venir meno in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 cod. pen. - Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020,

Rv. 280286; Sez. 6, n. 30227 del 28/09/2020, Rv. 279724 -.

Ha così chiarito, dopo una puntuale disamina del rapporto dello ius

superveniens con la fattispecie di peculato alla stregua degli approdi giurisprudenziali più significativi in punto di effetti penali della successione di leggi extra-penali, che la novella ha "fatto venir meno in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, ma non ha di certo alterato la definizione stessa di incaricato di pubblico servizio" - Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, Rv. 280286 -. L'ambito applicativo della fattispecie di peculato non ha subito modifiche, e ciò si rileva agevolmente dal raffronto delle due fattispecie, quella precedente e quella successiva alla modifica extra-penale.

La norma sopraggiunta ha inciso soltanto sullo status di fatto del gestore rispetto alla tassa di soggiorno, non più incaricato o custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune e ora soggetto obbligato solidalmente al versamento della imposta; ma la nozione di incaricato di pubblico servizio non è mutata e non è mutata di conseguenza neanche la fattispecie di peculato. (…) 

Per continuare la lettura vai al testo integrale della sentenza.

 

(* Art. 314.

Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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