Tuesday 23 February 2021 12:55:29

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Nel giudizio di ottemperanza non possono essere proposte domande che non sono contenute nella sentenza da eseguire

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 23.2.2021

Costituisce ius receptum quello, secondo il quale in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se ad essa conseguente o collegato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel decisum della sentenza da eseguire (Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49 e 10 agosto 2000, n. 4459; Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2010, n. 5817; C.G.A.R.S., Sez. Giur., 15 maggio 2018, n. 276).

Se, conseguentemente, l’oggetto del giudizio di ottemperanza è “rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 agosto 2020, n. 5201 e Sez. V, 6 novembre 2015, n. 5075), va escluso  - come affermato nella sentenza depositata in data 23 febbraio 2021 dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato - che “il presente giudizio possa estendersi a pretese che non abbiano formato oggetto di accertamento in sede di cognizione, e sulle quali non si sia formato il giudicato.

Se, per effetto di quanto sopra osservato, il presente ricorso è, in parte qua, inammissibile, deve, da ultimo, disattendersi la richiesta di parte ricorrente di condanna dell’intimata Amministrazione provinciale di Avellino alla corresponsione di una somma a titolo di ritardo nell’esecuzione della sentenza di questa Sezione, n. 2694 del 27 aprile 2020, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Rammenta il Collegio come l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con sentenza 25 giugno 2014, n. 15, abbia affermato che “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo”.

Se l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., “proprio in considerazione della specialità … del debitore pubblico … ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, la pronunzia in rassegna ha ritenuto che, “ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità, spetterà … al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo”.

Nella fattispecie all’esame, a fronte di una sentenza pubblicata in data 27 aprile 2020, il deliberato consiliare (in data 29 settembre 2020) con il quale è stato disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio (per un ammontare corrispondente ai compensi revisionali non liquidati per gli anni 2003 - 2006), non appare (avuto riguardo al preventivo svolgimento del necessario iter istruttorio, nonché alla obbligatoria acquisizione del parere di competenza del Collegio dei Revisori e dei pareri dei dirigenti responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000) integrare la presenza di presupposti, tali da indurre l’irrogazione della sanzione di che trattasi.(…)”

Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37

RELAZIONI SINDACALI – Quesito su individuazione dei soggetti titolati ad indire l’assemblea sindacale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40

AREA FUNZIONI LOCALI – Quesito su attuale applicabilità del cd. “galleggiamento”

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top