Friday 29 June 2012 09:11:56
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
Nel giudizio in esame la Provincia di Salerno bandiva un concorso pubblico per la selezione di n. 3 funzionari direttivi tecnici dell’ambiente. All’esito di tale procedura due candidati ottenevano lo stesso punteggio finale, entrambi in posizione utile per l’assegnazione del terzo posto messo a concorso. Tra i due candidati veniva dichiarato vincitore quello di più giovane d’età, in ritenuta applicazione del disposto dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997. La graduatoria finale di approvazione del concorso veniva quindi impugnata dall'altro candidato innanzi al TAR il quale ha ritenuto che l’Amministrazione Provinciale avesse omesso di valutare i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994, dichiarati dallo stesso ricorrente nella domanda di partecipazione al bando di concorso. In particolare, secondo il T.A.R., l’Amministrazione Provinciale applicando non correttamente il disposto dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, non aveva considerato che il criterio di preferenza fondato sull’età sarebbe applicabile solo quando, all’esito delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, si fossero presentati casi di ex aequo fra i candidati di guisa che la più giovane età non poteva essere ritenuta prevalente, rispetto al titolo di preferenza dichiarato dall'altro candidato nella domanda di partecipazione al concorso di coniugato con figli a carico, titolo questo previsto al n. 18 del comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. citato. Appellata la sentenza, il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato la normativa vigente in materia, ha rigettato l'appello rilevando che il criterio della minore età viene introdotto nell’ordinamento quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a parità di merito e degli altri titoli (di preferenza indicati nel comma 4 dell’art.5). Né il legislatore, né la Corte Costituzionale hanno d’altra parte messo in forse la vigenza del comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994, che elenca i titoli di preferenza valutabili con precedenza rispetto alla preferenza accordata, in via subordinata dal successivo comma 5. Tra i titoli di preferenza valutabili al n. 18 del comma 4 sono presi in considerazione il numero dei figli a carico del candidato, indipendentemente di un rapporto di coniugio esistente. Come correttamente ritenuto dal TAR, l’Amministrazione Provinciale, nell’approvare la graduatoria finale del concorso aveva l’obbligo di valutare i titoli di preferenza di cui al comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e, nel caso di interesse, il titolo previsto al n. 18 del comma 4 e cioè lo stato di soggetto con figli a carico del candidato. Le fattispecie relative alla minore età e al servizio prestato in amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso, non dovevano invece essere oggetto di considerazione, in quanto previste dal successivo comma 5 dell’art. 4 e quindi solo eventuali.
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