Monday 17 December 2018 08:58:34
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 7.12.2018
Il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 7 dicembre 2018 ha richiamato il principio per il quale le valutazioni tecniche sottese alla Via – rimesse alla lata discrezionalità dell’amministrazione procedente- siano sindacabili unicamente laddove immotivate, abnormi, inattendibili.
2.1. Si è affermato in proposito (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575) che “il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal g.a. soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico- amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati”.
Il termine “politico” utilizzato nella surriportata massima, ovviamente non va inteso in senso letterale (né tampoco potrebbe ipotizzarsi che detti atti non possa esercitarsi alcun controllo giurisdizionale): esso vale a fornire la misura della circostanza che il sindacato giurisdizionale su tale atto contenente valutazioni tecniche non possa mirare a sostituire il convincimento giudiziale (o di un organo ausiliario del giudice) a quello espresso dai competenti organi a ciò preposti, (ostandovi il principio generale c.d. di “infungibilità delle valutazioni tecniche” ex artt. 16 e 17 della legge n. 241 del 1990), ma vada effettuato sulla base dei parametri inattendibilità/irragionevolezza/inaffidabilità prima richiamati.
Peraltro, rileva il Collegio in proposito che:
“il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal Giudice Amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati” (Consiglio di Stato sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059);
in ogni caso, le valutazioni tecniche complesse rese in sede di V.i.a. sono censurabili esclusivamente per macroscopici vizi di irrazionalità, anche per i relativi profiliparticolarmente elevati di discrezionalità amministrativa;
tale lata discrezionalità riguarda anche la determinazione di sottoporre le opere alla v.i.a. congiuntamente o distintamente (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831), potendosi procedere anche ad una unica v.i.a. sulle diverse opere, tra loro collegate da un vincolo teleologico (Cons. Stato, VI, sez. n. 1102/2005, in relazione al progetto MOSE di Venezia).
2.2.1. Inoltre, evidenzia il Collegio che, per la costante giurisprudenza (cfr., per tutte la ampia ricostruzione in Cons. Stato sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049), non può essere ritenuto illegittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato all'ottemperanza di prescrizioni o condizioni, poiché una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento, dovendosi affermare altrimenti – se non si ammettesse il potere di imporre ‘prescrizioni’ - che l’Amministrazione dovrebbe esprimere una valutazione negativa , qualora non condividesse un aspetto del progetto sottoposto al suo esame
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