Sunday 19 January 2014 12:27:22
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
Nella vicenda in esame l’amministrazione, accettando le dimissioni con una determinata decorrenza, si è uniformata alla volontà manifestata dall’interessato in modo esplicito e non equivoco. Questo punto ad avviso del Consiglio di Stato ha una rilevanza essenziale, perché fra le opinioni comunemente condivise in materia di dimissioni volontarie degli impiegati (nel sistema del testo unico n. 3 del 1957, cui tuttora si può fare riferimento per quanto non diversamente disciplinato dagli ordinamenti delle singole carriere) vi è quella che quanto alla decorrenza della risoluzione del rapporto, l’amministrazione deve, di norma, aderire alla richiesta dell’impiegato dimissionario, salvo che ritenga di discostarsene per giustificate ragioni. In particolare, si ritiene, come principio generale, che le dimissioni non producano effetto prima del momento in cui vengano formalmente accettate; ma si eccettua il caso in cui sia stato lo stesso interessato ad indicare una decorrenza anteriore (cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 1969, n. 728). In tale ultima evenienza si porrà, semmai, il problema della retribuzione delle prestazioni di servizio rese nel frattempo; ma in questo caso il problema non si pone, perché nel momento in cui l’interessato ha sottoscritto l’atto di dimissioni “con effetto immediato” egli si trovava già privo della libertà personale per effetto del procedimento penale e pertanto non vi è stata prestazione. Per il resto, vi è giurisprudenza consolidata nel senso che non compete all’amministrazione indagare sui motivi che abbiano indotto l’impiegato a presentare le dimissioni, tanto meno darsi carico di tutelare i suoi interessi sostituendosi a lui nell’apprezzare se sia più conveniente restare in servizio piuttosto che uscirne. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale *del 2008, proposto da:
** rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ragni, con domicilio eletto presso Raffaele Caudullo in Roma, via Orvieto N 1;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Forli' - Cesena, Questura di Forli' - Cesena;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 03094/2006, resa tra le parti, concernente accettazione dimissione con decorrenza anticipata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avv. Pisani su delega di Ragni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, all’epoca assistente della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo anticipatamente con atto datato 20 aprile 1993 e con decorrenza 17 aprile 1993. Ciò nel dichiarato intento di accogliere l’istanza di dimissioni “con effetto immediato” presentata dall’interessato il 17 aprile 1993.
Quest’istanza faceva seguito ad una precedente, di poco anteriore, nella quale invece era stata indicata come decorrenza la data del 30 gennaio 1994.
L’episodio si è verificato in concomitanza con l’avvìo di una indagine penale - con provvedimenti restrittivi - a carico dell’interessato, relativa all’ipotesi di una associazione a delinquere per reati di corruzione e falsificazione di atti pubblici.
2. L’interessato ha impugnato con ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna il provvedimento di accettazione delle dimissioni. Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe dovuto accettarle, siccome non determinate da motivi di adeguata gravità, o in alternativa avrebbe dovuto attribuire una decorrenza diversa (posteriore) alla risoluzione del rapporto, anche a tutela dell’interesse del dipendente a raggiungere la durata del servizio necessaria per il conseguimento del diritto a pensione.
Il ricorso è stato respinto.
L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio. L’Amministrazione non si è costituita.
3. Il Collegio osserva che l’aspetto prioritario e risolutivo della controversia è il dato di fatto che l’amministrazione, accettando le dimissioni con una determinata decorrenza, si è uniformata alla volontà manifestata dall’interessato in modo esplicito e non equivoco.
Questo punto ha una rilevanza essenziale, perché fra le opinioni comunemente condivise in materia di dimissioni volontarie degli impiegati (nel sistema del testo unico n. 3 del 1957, cui tuttora si può fare riferimento per quanto non diversamente disciplinato dagli ordinamenti delle singole carriere) vi è quella che quanto alla decorrenza della risoluzione del rapporto, l’amministrazione deve, di norma, aderire alla richiesta dell’impiegato dimissionario, salvo che ritenga di discostarsene per giustificate ragioni.
In particolare, si ritiene, come principio generale, che le dimissioni non producano effetto prima del momento in cui vengano formalmente accettate; ma si eccettua il caso in cui sia stato lo stesso interessato ad indicare una decorrenza anteriore (cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 1969, n. 728).
In tale ultima evenienza si porrà, semmai, il problema della retribuzione delle prestazioni di servizio rese nel frattempo; ma in questo caso il problema non si pone, perché nel momento in cui l’interessato ha sottoscritto l’atto di dimissioni “con effetto immediato” egli si trovava già privo della libertà personale per effetto del procedimento penale e pertanto non vi è stata prestazione.
4. Per il resto, vi è giurisprudenza consolidata nel senso che non compete all’amministrazione indagare sui motivi che abbiano indotto l’impiegato a presentare le dimissioni, tanto meno darsi carico di tutelare i suoi interessi sostituendosi a lui nell’apprezzare se sia più conveniente restare in servizio piuttosto che uscirne.
La sentenza di primo grado appare correttamente aderente a questi princìpi.
5. Altra questione è se sia possibile applicare all’istanza di dimissioni le regole civilistiche in materia di annullamento delle manifestazioni di volontà viziate da errore, violenza o dolo.
Si potrebbe in effetti discutere se, nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego, sia possibile proporre davanti al giudice amministrativo la domanda di annullamento di cui agli artt. 1427 e seguenti cod. civ.; o, in alternativa, proporre un’analoga domanda all’autorità amministrativa cui era stata rivolta la manifestazione di volontà asseritamente viziata, salvo poi impugnare l’eventuale diniego con ricorso al giudice amministrativo.
Ma sta di fatto che nel caso in esame il ricorrente non ha impostato in tal modo la domanda, né del resto ha apertamente dedotto che la propria volontà sia stata viziata da dolo, violenza o errore, in senso tecnico; si è limitato ad affermare di non aver avuto una chiara percezione dei propri interessi.
6. In conclusione, l’appello va respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23
<...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48
Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:05:09
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19
<...
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni