Monday 28 October 2019 13:32:10

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Tutti i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Consiglio di Stato Sez. II del 25.10.2019

La Seconda Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 25 ottobre 2019 ha evidenziato come “Per quanto riguarda il fatto che per la conclusione di una convenzione di lottizzazione è necessaria la forma scritta, ma non è richiesta la contestualità della prestazione del consenso, si deve ribadire che, nel caso in esame, nonostante la mancanza di un atto notarile, si sia effettivamente perfezionata una nuova convenzione urbanistica collegata e integrativa rispetto a quella del 1990.

Come è noto, infatti, un conto è la forma (per atto pubblico) richiesta per la trascrizione, e, dunque, per l'opponibilità a terzi di un contratto, altra è invece la forma (per semplice atto scritto, anche mediante scambio di corrispondenza) necessaria ai fini della validità di un negozio giuridico.

Deve ricordarsi che tutti i contratti della pubblica amministrazione (anche quando essa agisce iure privatorum) richiede la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione — che costituisce un mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprime all'esterno la volontà dell'ente — non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente (Cfr., ex multis, Corte di Cassazione, 25 novembre 2003, n. 17891).

Nel caso concreto, il Sindaco ha manifestato la volontà negoziale di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 33-2000, in tal modo validamente impegnando l'ente comunale.

La sottoscrizione per scambio di corrispondenza dell'accordo del 2000 non può certo determinare l'estinzione delle obbligazioni discendenti dalla convenzione del 1990, atteso che, ex art. 1230, comma 2, c.c. la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Una nuova convenzione, pur modificando il rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, in quanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti nel senso che la seconda sostituisca la prima, l'eventuale efficacia novativa di una nuova convenzione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi, sicché, per determinarne il carattere novativo o conservativo, occorre accertare se le parti abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni, nuovo rapporto di cui, per le ragioni anzidette, anche esplicitate dal TAR, non vi è traccia. (…) 

Per continuare la lettura vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37

RELAZIONI SINDACALI – Quesito su individuazione dei soggetti titolati ad indire l’assemblea sindacale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40

AREA FUNZIONI LOCALI – Quesito su attuale applicabilità del cd. “galleggiamento”

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top