Monday 09 January 2012 13:29:57
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Consiglio di Stato
Il quadro normativo di riferimento, per effetto delle modifiche alla materia dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “Decreto sviluppo”) e della relativa legge di conversione (L. 12 luglio 2011, n. 106), è profondamente mutato per quanto attiene alla comunicazione ai fini dell’inserimento nel Casellario Informatico delle esclusioni ex art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché per l’annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili. Infatti, la norma attuale dell’art. 38 contempla un comma 1-ter che stabilisce che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Pertanto, nell’assetto attuale, è indubbia la valenza costitutiva dell’iscrizione da parte dell’Autorità. Nell’assetto antecedente, invece, prevale l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando la legge prescrive in via automatica la segnalazione di determinati dati all'Osservatorio, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al se della comunicazione e al contenuto della stessa, si possono, come regola generale, individuare equipollenti dell'avviso di avvio del procedimento di iscrizione. Diverso discorso va svolto per dati la cui comunicazione non è automatica e dovuta, ma frutto di valutazioni da parte della stazione appaltante su dati opinabili; ciò accade ad es. nel caso di segnalazione di episodi di grave negligenza o grave inadempimento, e nel caso di false dichiarazioni (come nel caso di specie). Infatti, in tali casi la stazione appaltante, per effettuare la segnalazione, deve valutare se vi è o meno grave negligenza, grave inadempimento, falsità della dichiarazione. Sicché l'interessato non può sapere ex ante se e quando tale valutazione verrà svolta in senso affermativo e se vi sarà o meno segnalazione all'Osservatorio. Pertanto, tale segnalazione non può che avere natura costitutiva, con la sua conseguente immediata impugnabilità.
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