Friday 06 April 2018 11:01:46
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
nota a sentenza degli Avv. Luca Petrucci e Giulio Vasaturo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12213 del 2018, depositata lo scorso 16 marzo 2018 (udienza 21.12.2017), hanno fatto definitiva chiarezza su una questione giuridica di enorme rilievo ai fini della costituzione di parte civile nel processo penale. Il principio di diritto sancito dal massimo organo di nomofilachia, solo apparentemente restrittivo, risuona in verità come una esplicita ed auspicata apertura rispetto alla piena delegabilità dei poteri del procuratore speciale al proprio sostituto processuale, anche in relazione alla costituzione in giudizio della parte civile. La Suprema Corte ha infatti dipanato ogni dubbio giurisprudenziale, stabilendo che «il sostituto processuale del difensore, al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione».
Viene con ciò respinta ogni interpretazione eccessivamente rigoristica del dato normativo, consentendo, anche al sostituto del difensore-procuratore speciale, di procedere alla costituzione di parte civile allorché «una tale facoltà gli derivi dalla volontà espressa dal danneggiato all’atto del conferimento dei poteri di esercizio del diritto sostanziale ad agire».
Non va confusa, in questa contesto, la procura speciale rilasciata dal danneggiato al suo difensore per l’esercizio sostanziale dei propri diritti risarcitori nel processo penale (c.d. legitimatio ad causam), prevista dall’art. 76 e 122 c.p.p., dall’altra procura difensiva volta ad assegnare al patrono la mera rappresentanza processuale ex art. 100 c.p.p. (c.d. legitimatio ad processum). La Corte di Cassazione è ferma nel ribadire questa rigida distinzione: «se la procura speciale prevista dagli artt. 76 e 122 c.p.p. costituisce una manifestazione della volontà della parte mediante la quale in capo al procuratore, cui viene conferito il mandato a costituirsi in nome e per conto proprio, si devolve la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, la procura speciale di cui all’art. 100 c.p.p. conferisce invece il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio, valendo nei due casi un medesimo termine (“procura speciale”) a significare due concetti giuridici nettamente diversi». Deve, pertanto, escludersi che il potere di nomina del sostituto contemplato esclusivamente nella “procura speciale defensionale”, di cui all’art. 100 c.p.p., sia idoneo a conferire al sostituto del difensore il potere di costituzione di parte civile, in forza di un improprio quanto ricorrente richiamo al generico disposto di cui all’art. 102 c.p.p.. Nulla toglie, però, che «lo stesso danneggiato con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata appunto – atteso l’ambito formale nel quale la stessa è conferita – all’esercizio del potere di costituzione». Una simile facoltà, conferita con la procura speciale ad causam di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p., «viene in definitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile, restando in tal modo rispettati i confini dogmatici imposti dal legislatore».
Allo stesso modo – sottolinea la Suprema Corte, facendo richiamo ad alcune risalenti massime giurisprudenziali – la presenza in udienza della persona offesa (recte, danneggiato) va considerata come «esercizio della facoltà di costituirsi parte civile», di talché «l’assenza di legittimazione all’esercizio dell’azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente».
Questo potere di sostituzione del procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile, così come debitamente descritto e circoscritto dalle Sezioni Unite della Cassazione, ben potrà operare anche ove la sua devoluzione venga formalmente contenuta in un unico atto con il quale siano conferite, da parte del danneggiato al medesimo difensore, sia la procura speciale di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p. (per la rappresentanza sostanziale) che la procura speciale di cui all’art. 100 c.p.p. (per la rappresentanza processuale), «essendo tale potere comunque “coperto” dal conferimento della prima».
Dalla sentenza n. 12213 del 2018 discende, ineluttabilmente, l’onere di procedere ad una incisiva ed attenta modifica dei formulari solitamente predisposti per la stesura delle procure speciali per la costituzione della parte civile nel processo penale.
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