Friday 06 April 2018 11:01:46

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

La costituzione di parte civile a mezzo del sostituto del procuratore speciale: è possibile nei limiti dettati dalle Sezioni Unite

nota a sentenza degli Avv. Luca Petrucci e Giulio Vasaturo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12213 del 2018, depositata lo scorso 16 marzo 2018 (udienza 21.12.2017), hanno fatto definitiva chiarezza su una questione giuridica di enorme rilievo ai fini della costituzione di parte civile nel processo penale. Il principio di diritto sancito dal massimo organo di nomofilachia, solo apparentemente restrittivo, risuona in verità come una esplicita ed auspicata apertura rispetto alla piena delegabilità dei poteri del procuratore speciale al proprio sostituto processuale, anche in relazione alla costituzione in giudizio della parte civile. La Suprema Corte ha infatti dipanato ogni dubbio giurisprudenziale, stabilendo che «il sostituto processuale del difensore, al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione». 

Viene con ciò respinta ogni interpretazione eccessivamente rigoristica del dato normativo, consentendo, anche al sostituto del difensore-procuratore speciale, di procedere alla costituzione di parte civile allorché «una tale facoltà gli derivi dalla volontà espressa dal danneggiato all’atto del conferimento dei poteri di esercizio del diritto sostanziale ad agire». 

Non va confusa, in questa contesto, la procura speciale rilasciata dal danneggiato al suo difensore per l’esercizio sostanziale dei propri diritti risarcitori nel processo penale (c.d. legitimatio ad causam), prevista dall’art. 76 e 122 c.p.p., dall’altra procura difensiva volta ad assegnare al patrono la mera rappresentanza processuale ex art. 100 c.p.p. (c.d. legitimatio ad processum). La Corte di Cassazione è ferma nel ribadire questa rigida distinzione: «se la procura speciale prevista dagli artt. 76 e 122 c.p.p. costituisce una manifestazione della volontà della parte mediante la quale in capo al procuratore, cui viene conferito il mandato a costituirsi in nome e per conto proprio, si devolve la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, la procura speciale di cui all’art. 100 c.p.p. conferisce invece il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio, valendo nei due casi un medesimo termine (“procura speciale”) a significare due concetti giuridici nettamente diversi». Deve, pertanto, escludersi che il potere di nomina del sostituto contemplato esclusivamente nella “procura speciale defensionale”, di cui all’art. 100 c.p.p., sia idoneo a conferire al sostituto del difensore il potere di costituzione di parte civile, in forza di un improprio quanto ricorrente richiamo al generico disposto di cui all’art. 102 c.p.p.. Nulla toglie, però, che «lo stesso danneggiato con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata appunto – atteso l’ambito formale nel quale la stessa è conferita – all’esercizio del potere di costituzione». Una simile facoltà, conferita con la procura speciale ad causam di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p., «viene in definitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile, restando in tal modo rispettati i confini dogmatici imposti dal legislatore». 

Allo stesso modo – sottolinea la Suprema Corte, facendo richiamo ad alcune risalenti massime giurisprudenziali – la presenza in udienza della persona offesa (recte, danneggiato) va considerata come «esercizio della facoltà di costituirsi parte civile», di talché «l’assenza di legittimazione all’esercizio dell’azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente».

Questo potere di sostituzione del procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile, così come debitamente descritto e circoscritto dalle Sezioni Unite della Cassazione, ben potrà operare anche ove la sua devoluzione venga formalmente contenuta in un unico atto con il quale siano conferite, da parte del danneggiato al medesimo difensore, sia la procura speciale di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p. (per la rappresentanza sostanziale) che la procura speciale di cui all’art. 100 c.p.p. (per la rappresentanza processuale), «essendo tale potere comunque “coperto” dal conferimento della prima».

Dalla sentenza n. 12213 del 2018 discende, ineluttabilmente, l’onere di procedere ad una incisiva ed attenta modifica dei formulari solitamente predisposti per la stesura delle procure speciali per la costituzione della parte civile nel processo penale.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Sanità e Sicurezza Sociale - Friday 14 November 2025 11:49:08

Abilitazioni alla guida: come vengono accertati i requisiti fisici e psichici dalle Commissioni mediche locali

Il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 13 novembre 2025 ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 13/11/2025 Pres. Diego Sabatino- Est. Valerio Perotti, n. 8891

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 14 November 2025 11:34:50

Abusi edilizi: la sanzione pecuniaria per il “fatto compiuto” o sostituitiva della demolizione

La Settima Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 13 novembre 2015 ha evidenziato che la”sanzione pecuniaria opera...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 13/11/2025 Pres. Marco Lipari - Est. Fabio Franconiero, n. 8904

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 12 November 2025 10:13:12

COMPARTO FUNZIONI LOCALI: Quesito su classificazione professionale – mutamento ed assegnazione di mansioni

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità - Tuesday 11 November 2025 16:29:56

IMU: l’esenzione dall’imposta non può essere estesa ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza depositata in data 27 ottobre 2025 ha ribadito che “in tema di IMU, l’esenzio...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza dell’ordinanza della Corte di Cassazione del 27/10/2025 Pres. Angelo Matteo Socci, n. 28475

Giustizia e Affari Interni - Tuesday 11 November 2025 15:51:04

Avvocati: i “parametri” che deve prendere in considerazione il giudice nella liquidazione delle spese legali

 vicenda giunta all’attenzione della Settima Sezione del Consiglio di Stato attiene al capo della sentenza di prime cure in ordine alla...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 10/11/2025 Pres. Marco Lipari - Est. Daniela Di Carlo, n. 8697

Giustizia e Affari Interni - Tuesday 11 November 2025 15:30:11

Autorizzazioni di polizia al commercio di oggetti preziosi: l’affidabilità e la buona condotta dell’istante

La materia del commercio di preziosi attiene ad un settore di estrema delicatezza che giustifica la massima severità dell’Amministrazi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 10/11/2025 Pres. Rosanna De Nicholas - Est. Enzo Bernardini, n. 8738

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Tuesday 11 November 2025 15:16:02

L’annullamento d’ufficio: il Consiglio di Stato ribadisce i principi sul decorso del tempo e sulla motivazione

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 10 novembre 2025 ha richiamato l’Adunanza plenaria che con la sen...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 10/11/2025 Pres. Luca Lamberti - Est. Giuseppe Rotondo, n. 8755

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Tuesday 11 November 2025 15:03:45

Procedure di gara: fino a quando e perché la stazione appaltante può escludere il partecipante

Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 7 novembre 2025 con l...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 07/11/2025 Pres. Paolo Giovanni Nicolò Lotti - Est. Giorgio Manca, n. 8682

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Tuesday 11 November 2025 14:30:11

Permesso di costruire: l’amministrazione deve verificare la legittimazione del richiedente

Ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001 “Il permesso di costruire è rilasciato...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 6/11/2025 - Pres. Luca Lamberti Est. Silvia Martino, n. 8644

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Tuesday 11 November 2025 14:12:21

Il Silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio

 

Per granitico orientamento della giurisprudenza, il silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive real...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 6/11/2025 - Pres. Claudio Contessa Est. Laura Marzano, n. 8648

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top