Friday 02 July 2021 10:27:58
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 2.7.2021
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della sicurezza e pubblica incolumità.
L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, c. 1, della L. n. 110 del 1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza non è sanzionatorio o punitivo, ma di natura cautelare e preventiva (Consiglio di Stato, sez. III, 22/02/2021, n.1543; 01/04/2019, n.2135; 13 agosto 2018, n. 4931; 16 dicembre 2016, n. 5352; 1° agosto 2014, n. 4121; 12 giugno 2014, n. 2987).
Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 440 del 1993, “il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse”; ed ha osservato, altresì, che “[d]alla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti”.
Tuttavia, come rileva la stessa Corte, anche a livello normativo la scelta dei presupposti in presenza dei quali ancorare la concessione al privato della titolarità del porto d’armi e della detenzione di armi e munizioni è frutto di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica (Corte Costituzionale 9.5.2019, n. 109).
Va ulteriormente considerato che l’Amministrazione nel formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto può fondarsi anche su situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza e valorizzare vicende e situazioni personali del soggetto, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 10/07/2019, n.4868; 29 luglio 2013 n. 3979).
Ne discende che il sindacato del giudice amministrativo si può limitare a verificare che la valutazione fatta dall’Amministrazione non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678).
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