Wednesday 24 December 2014 10:31:24

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

SETTORE SANITA’ – Quesito su regolamentazione del patrocinio legale dei dipendenti e dei dirigenti del settore sanitario.

ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

In quali casi i dipendenti hanno diritto alla tutela legale? In quale momento delle procedure giudiziarie civili o penali si colloca l’assunzione dell’onere di difesa a carico dell’Azienda?

 

Testo del Provvedimento

In quali casi i dipendenti hanno diritto alla tutela legale? In quale momento delle procedure giudiziarie civili o penali si colloca l’assunzione dell’onere di difesa a carico dell’Azienda?

La materia del patrocinio legale dei dipendenti è regolata dall’art. 26 del CCNL integrativo comparto del 20.9.2001 e dagli artt. 25 dei CCNL aree dirigenziali del 8.6.2000 i quali – in maniera estremamente chiara - prevedono che l’Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile (contabile, solo per la dirigenza) o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente/dirigente da un legale.

Ove il dipendente sia condannato con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti con dolo o colpa grave, l’Azienda provvederà a farsi rimborsare dal dipendente medesimo tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa (comma 3 artt. citati).

Nel caso in cui (comma 2 artt. citati) il dipendente nomini (previa tempestiva comunicazione all’Azienda) un legale di sua fiducia in sostituzione o a supporto di quello individuato dall’Azienda medesima, potrà da quest’ultima essere rimborsato delle spese legali sostenute (nei limiti previsti nel comma stesso) nel caso di conclusione favorevole del procedimento. In tale ipotesi sembra alla scrivente Agenzia che non possa che trattarsi di conclusione definitiva del procedimento (sentenza di assoluzione passata in giudicato) in analogia con quanto previsto nel caso di condanna sopra descritto.

Circa il secondo quesito si sottolinea che i vigenti CCNL di comparto e aree dirigenziali non specificano in quale momento delle procedure giudiziarie civili o penali si collochi l’assunzione dell’onere di difesa a carico dell’Azienda. Tuttavia sembra di poter ragionevolmente affermare, in base all’attuale strutturazione dei procedimenti giudiziari, che nel caso del procedimento civile l’ “apertura del procedimento” – ai fini che qui interessano - si verifichi con la notifica al soggetto ritenuto responsabile dell’evento lesivo dell’atto di citazione mentre, nel caso del procedimento penale, tale apertura si abbia con l’avviso di garanzia con cui il Pubblico Ministero informa la persona indagata, dei fatti di reato, delle norme che si ritengono violate e della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Peraltro, attesa la mancanza di indicazioni contrattuali specifiche in tal senso, l’Azienda potrà effettuare valutazioni diverse nel rispetto del principio generale della “tutela dei propri diritti ed interessi”, di cui alle vigenti norme contrattuali (art. 26 del CCNL integrativo comparto del 20.9.2001 e artt. 25 dei CCNL aree dirigenziali del 8.6.2000).

 

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