Saturday 24 March 2018 12:23:03
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.3.2018
Secondo l’art. 30, comma 1 del D.P.R. 380/2001, si ha lottizzazione abusiva materiale (sostanziale) di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione....
L’art. 30, del D.P.R. 380/2001 statuisce, ai commi 7 e 8: “Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere”.
Ebbene, la norma prevede l’adozione di atti amministrativi volti a colpire e sanzionare sul piano amministrativo la lottizzazione abusiva di terreni, senza che sia prevista alcuna pregiudiziale penale, cioè di previa verifica della sussistenza della responsabilità penale di cui all’art. 44, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, per cui non pare potersi condividere l’assunto degli appellanti secondo cui il provvedimento di acquisizione del terreno, in via amministrativa, presupporrebbe la previa pronuncia di una sentenza di condanna penale. Il provvedimento amministrativo de quo non può, quindi, essere equiparato o assimilato alla confisca penale, per cui non valgono nemmeno i principi fissati dalla Corte di Strasburgo riguardo a quest’ultima tipologia di misura. In ogni caso, nella specie, non risulta adottata alcuna pronuncia penale di proscioglimento, per prescrizione, o assolutoria, per insussistenza degli elementi costitutivi del reato, che si potrebbe ripercuotere sull’azione amministrativa, mentre, come già detto, quest’ultima non può di certo considerarsi condizionata dalla mera assenza di un procedimento o di una pronuncia penale riguardo alla vicenda oggetto di causa.
Non appare, poi, nemmeno ravvisabile il denunciato difetto di proporzionalità del provvedimento, in violazione dell’art. 5 del Trattato della Comunità Europea, non essendo il relativo principio previsto dalla normativa comunitaria, a parere del Collegio, applicabile al caso di specie, essendo il provvedimento amministrativo impugnato collegato alla commissione di un illecito di natura amministrativa, per cui non ricorre alcuna compromissione di una libertà tutelata dall’ordinamento comunitario attraverso la disposizione invocata dagli appellanti.
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