Thursday 24 May 2012 07:37:59

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

L'attestazione di qualificazione SOA rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se la falsità non e' imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione

Consiglio di Stato

Ad avviso del Consiglio di Stato ciò che rileva, al fine dell'annullamento dell'attestazione di qualificazione, è il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali essa è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca in ordine alla imputabilità soggettiva del falso. Invero, la attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità. Ne consegue che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione. Tuttavia, è stato anche considerato che la non imputabilità della falsità all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussisterà il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Le conclusioni cui questa giurisprudenza è giunta in via di principio sono condivise da tutte le parti in causa, le cui opinioni – tuttavia – divergono per ciò che attiene le ricadute in relazione ad ipotesi quale quella all’origine dei fatti di causa.In particolare, l’Autorità ritiene che in tanto l’impresa la cui attestazione SOA sia stata annullata per profili di falsità possa chiedere l’esenzione dalle ulteriori preclusioni di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, in quanto essa dimostri di essere stata nell’impossibilità assoluta ed insuperabile di avvedersi della falsità dei documenti che hanno condotto all’annullamento dell’attestazione. In definitiva, l’Autorità ritiene che gravi sull’impresa la prova liberatoria circa la non imputabilità dei profili di falsità che hanno condotto all’annullamento della SOA e circa la non imputabilità dell’ignoranza relativa alla sussistenza di tali profili di falsità. Il Collegio ritiene che la prospettazione dell’Autorità non possa essere condivisa, in quanto nel caso di specie: - è pacifico in atti che l’odierna appellata non avesse in alcun modo dato luogo alla falsità delle dichiarazioni che avevano condotto al rilascio della prima SOA (quella che la stessa appellata aveva sua sponte restituito); - è altresì pacifico che la seconda attestazione SOA (quella della cui revoca nella presente sede si discute) era stata conseguita dalla società sulla base di titoli autonomi, i quali nulla avevano in comune con i titoli posti a fondamento della prima attestazione (ossia, con i titoli di cui era stata dichiarata la falsità); - anche a voler condividere la ricostruzione sistematica proposta dall’Autorità in ordine al particolare onere di diligenza che grava sul soggetto il quale si avvantaggi di un’attestazione SOA (e, in via mediata, delle dichiarazioni che ne costituiscono il presupposto), non si giunge a conclusioni diverse rispetto a quelle appena delineate. E infatti, all’atto dell’acquisizione del ramo di azienda, l’odierna appellata aveva ogni ragione per ritenere – in perfetta buona fede – che i titoli in base ai quali la sua dante causa aveva ottenuto il rilascio dell’attestazione fossero stati correttamente esaminati dal soggetto a tanto istituzionalmente deputato (la società organismo di attestazione). Si ritiene al riguardo che, in ipotesi quale quella all’origine dei fatti di causa, sarebbe obiettivamente eccessivo richiedere in capo all’avente causa un onere di diligenza talmente rigoroso da porre in dubbio la correttezza delle attestazioni rese da un operatore particolarmente qualificato e – fino a prova contraria – attendibile. Infatti, pur dovendosi ritenere che in tema di qualificazione delle imprese vadano richiamati in tutta la loro portata i princìpi generali di responsabilità e di diligenza degli operatori economici, deve comunque ragionevolmente ritenersi che un tale richiamo operi in massimo grado soltanto in relazione ai fatti e alle circostanze che sono nella diretta conoscenza e disponibilità dell’impresa. Al contrario, nelle ipotesi in cui tali fatti e circostanze risultino solo indiretti e de relato, può certamente considerarsi conforme ai canoni della diligenza in concreto esigibile in capo all’operatore economico il fatto che quest’ultimo abbia fatto affidamento sulla correttezza ed attendibilità dell’operato di un soggetto particolarmente qualificato come la SOA.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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