Sunday 09 June 2013 10:22:50
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
Consiglio di Stato
A norma dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1991 “deve…essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (cfr. al riguardo, per il principio, Cons. St., Ad. Plen. 4.2.1997, n. 5; Cons. St., sez. VI, 24.3.1998, n. 498, 26.1.1999, n. 59, 20.4.2006, n. 2223; 27.10.2006, n. 6440, 13.12.2006, n. 7389; Cons. St., sez. V, 21.10.1998, n. 1529; circa la protezione preminente, accordata dall’ordinamento giuridico all’accesso finalizzato alla tutela in giudizio, rispetto ad eventuali interessi contrapposti ed in particolare all’interesse alla riservatezza di soggetti terzi cfr. anche Cons. St., sez. VI, 3.2.2011, n. 783; Cons. St, sez. V, 17.9.2010, n. 6953; Cons. St., sez. IV, 9.5.2011, n. 2753; sull’obbligo delle autorità amministrative di accogliere le istanze di accesso, quando l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione sia superiore all’interesse tutelato dal rifiuto di divulgare cfr. anche Corte Giustizia CE, sez. IV, 16.12.2010, n. 266). L’accesso ai documenti amministrativi, d’altra parte, costituisce “principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”, pur richiedendosi per l’accesso un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, con inammissibilità delle istanze di accesso “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l’istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 L. n. 241/90 cit.). Nella situazione in esame, la società richiedente si muove nell’ambito di ragioni difensive già poste a base di un giudizio civilistico avviato, con istanza iniziale sufficientemente ampia da consentire la successiva puntualizzazione della stessa, dopo la consegna di parte degli atti richiesti. Quanto alla natura della documentazione richiesta, va osservato che, in base all’art. 22, comma 1, lettera d), per “documento amministrativo” deve intendersi “ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”: anche atti di natura privatistica, coinvolti in una procedura di amministrazione straordinaria, effettuata nell’interesse pubblico al sostegno delle imprese, va considerata dunque documentazione amministrativa e può essere oggetto di accesso, fino a quando (come dispone lo stesso art. 22 L. n. 241/90, al sesto comma) l’Amministrazione abbia “l’obbligo di detenere i documenti…ai quali si chiede di accedere”: quanto sopra, deve ritenersi, anche ove tale obbligo sia riferibile solo ad attività materiali di passaggio di consegne al termine della procedura, o abbia per oggetto la mera archiviazione dei documenti stessi.
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