Sunday 31 January 2021 09:25:14
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 29.1.2021
"L’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce testualmente che la commissione esaminatrice ha l'obbligo di stabilire "i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove", correlando espressamente l'attribuzione dei punteggi all'applicazione dei criteri previamente predeterminati. La norma si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali e, quindi, si applica anche alla prova pratica".
È quanto affermato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 29 gennaio 2021 nella quale si precisa altresì che "la valenza generale dell’art. 12 del D.P.R. N. 487/94 è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa. “Il d.P.R. 487/94, con cui è stato approvato il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego” all’art. 12, comma 1, titolato “Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” stabilisce, tra altro, che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.
La giurisprudenza ha chiarito che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, concludendo per l’illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; V, 7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245).
10.4 - La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.
L’adempimento si inquadra, pertanto, nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex multis, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)” (cfr. in terminis, Cons. Stato, n. 495/2019).
Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito, con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. (Cons. Stato sez. V, 30/09/2020, n.5743).
La costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018), ha affermato che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. (cfr. Cons. Stato A.P. n. 7/2017; Cons. Stato sez. III, 29/04/2019, n. 2775).
Le affermazioni della consolidata giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione, postulano infatti la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da "consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi" (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858).
Di conseguenza, il vizio dedotto, ed effettivamente riscontrato, ha comportato una radicale e insanabile illegittimità dell’intera operazione valutativa del concorso in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1984 risultando, in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione delle prove d’esame arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di un eventuale giudizio, sintetico o analitico, di supporto al punteggio numerico attribuito” (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sentenza n. 7115/2018). (…)
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