Sunday 19 May 2013 10:46:13

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Ricusazione della lista elettorale: e' illegittima l’esclusione, in presenza di fogli collegati debitamente a quello dotato delle indicazioni prescritte dalla legge, in assenza di indici atti a far revocare in dubbio il carattere unitario del relativo modulo

Consiglio di Stato

Nel giudizio in esame il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per la Campania – Sezione di Salerno contro la Commissione Elettorale Circondariale di Salerno - 1° Sottocommissione Elettorale Circondariale Sez. di Eboli per l’annullamento del verbale n. 43/2013 del 27-4-2013 della suddetta Sottocommissione, con il quale la lista “Città in Comune - Naimoli Sindaco” era stata ricusata dalla consultazione prevista per i giorni 26 e 27 maggio 2013 per il rinnovo del consiglio comunale di Campagna (Salerno). Le ragioni della ricusazione della lista, secondo l’esposizione che ne avrebbe fatto il primo Giudice, risiedevano: a) nella circostanza che “i modelli su cui sono state raccolte le firme…. ancorché cuciti tra loro e spillati sull’atto principale con punti metallici “omega” non garantiscono in modo certo ed univoco il loro collegamento sequenziale - numerico con l’atto principale”; b) nella circostanza che “i singoli modelli in questione …. per 5 di essi risultano essere privi di qualsiasi simbolo, di denominazione di lista, ovvero del candidato alla carica di sindaco, per cui non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che numero 83 sottoscrittori elencati nei richiamati 5 moduli, all’atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto”. Il ricorrente, presentatore della lista ricusata, svolgeva, in sintesi, la censura di fondo che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio elettorale, poiché i fogli sui quali erano state raccolte le firme dei sottoscrittori erano tutti collegati tra loro e contigui al modulo principale recante gli elementi prescritti dalla legge, sì da formare con questo un unico documento, la presentazione della lista doveva ritenersi avvenuta nel pieno rispetto dell’art. 28 del t.u. n. 570/1960. La giurisprudenza insegna, invero, che lo scopo voluto dalla norma dell’art. 28 cit. deve reputarsi raggiunto anche quando, pur non insistendo le firme raccolte su un unico foglio, i diversi fogli siano tuttavia collegati stabilmente fra loro, e con quello recante gli elementi prescritti dalla legge, con segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo (anche in tal caso, infatti, il modello può considerarsi documentalmente unico, recando i segni inequivocabili della riconducibilità a una predeterminata lista elettorale), allorché, precisamente, le sottoscrizioni siano rese su fogli privi di contrassegno ma pur sempre “collegati” ai fogli recanti il contrassegno mediante spillatura, e purché il collegamento sia assicurato mediante un timbro o una firma (C.d.S., V, 7 novembre 2006, n. 6544; n. 5925\2010; nn. 2552, 2556 e 2557/2011). Il primo Giudice ad avviso del Consiglio di Stato non può essere tuttavia seguito anche nella parte in cui ha fatto applicazione del ricordato orientamento giurisprudenziale alla fattispecie concreta. Giova ricordare che l’art. 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, alla lett. f) del primo comma, prescrive per la presentazione delle liste nei Comuni di popolazione compresa tra i diecimila ed i ventimila abitanti la presenza di sottoscrizioni “da non meno di 100 e da non più di 200 elettori”. Ciò posto, occorre premettere: da un lato, che la produzione eseguita per la lista ricorrente racchiude (unitamente a fogli che, come ha rilevato l’Ufficio elettorale, sono carenti di autenticazione, anche) quattro fogli completi di sottoscrizioni ed autentiche, per complessive 118 firme; dall’altro, che l’Ufficio, pur dando atto che i fogli su cui sono state raccolte le firme sono cuciti tra loro e spillati sull’atto principale con punti metallici (e gli stessi fogli risultano altresì, va notato, collegati mediante timbratura), non ha fornito alcun elemento concreto che possa indurre a dubitare della natura ab origine unitaria del relativo, complessivo modulo. Quanto agli elementi che a supporto della ricusazione della lista sono stati individuati dal primo Giudice e posti a fondamento della sua sentenza (“autenticazioni in calce ai fogli cd. “aggiunti” riferite allo specifico numero di sottoscrizioni contenute nel foglio medesimo con il numero successivamente cancellato; riferimento nell’ultima pagina al numero complessivo di sottoscrizioni, con correzione del numero “7” originariamente indicato e corrispondente al numero di sottoscrizioni presente in tale ultimo foglio”), la Sezione deve escludere che si tratti di elementi significativi nel senso ritenuto dal Tribunale. Poiché ciascuno dei menzionati quattro fogli ha formato oggetto di separata ed apposita autenticazione (in tre giorni diversi), può ritenersi, invero, del tutto fisiologico che in occasione di ogni singola autentica sia stato indicato il numero di sottoscrizioni che ne formavano oggetto. Alla luce di quanto precede, risulta pertanto meritevole di accoglimento l’assorbente rilievo di fondo dell’appellante nel senso dell’illegittimità dell’esclusione, in presenza di fogli (racchiudenti un numero sufficiente di sottoscrizioni) collegati debitamente a quello dotato delle indicazioni prescritte dalla legge, in assenza di indici atti a far revocare in dubbio il carattere unitario del relativo modulo. Per quanto precede l’appello e' stato accolto.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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